Guida all’assegno mensile di assistenza INPS per invalidi civili dal 74% al 99%: chi ne ha diritto, limiti di reddito, importo spettante e come fare domanda.
Chi ha un’invalidità civile compresa tra il 74% e il 99% può avere diritto a un sostegno economico mensile erogato dall’INPS. Si tratta dell’assegno mensile di assistenza, una prestazione destinata agli invalidi civili parziali che, oltre al requisito sanitario, rispettano determinati limiti di reddito e le altre condizioni previste dalla legge. In questa guida ti spieghiamo le caratteristiche fondamentali: requisiti, importo e domanda.
Nel 2026 l’importo è di circa 340 euro al mese per 13 mensilità e il limite di reddito personale è fissato a 5.852,21 euro annui. Non bisogna però confondere questo assegno né con l’assegno ordinario di invalidità, che è una prestazione previdenziale legata ai contributi versati, né con il cosiddetto assegno di assistenza da 850 euro previsto all’interno della Prestazione Universale per alcuni anziani non autosufficienti.
Indice
- Cos’è l’assegno mensile di assistenza
- Chi ha diritto all’assegno mensile di assistenza
- Si può lavorare e prendere l’assegno di invalidità civile?
- Quanto spetta nel 2026
- Quali redditi vengono considerati
- L’assegno spetta anche in caso di ricovero?
- Quando l’assegno è incompatibile con altre pensioni
- Come si fa domanda per l’assegno mensile di assistenza
- Cosa succede al compimento dei 67 anni?
Cos’è l’assegno mensile di assistenza
L’assegno mensile di assistenza è una prestazione economica assistenziale riconosciuta, su richiesta, alle persone alle quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%.
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 13 della legge n. 118 del 1971, nel testo successivamente modificato. Proprio perché si tratta di una prestazione assistenziale, per ottenerla non occorre avere versato un determinato numero di contributi previdenziali: assumono invece rilievo l’invalidità riconosciuta, la situazione reddituale e gli altri requisiti amministrativi stabiliti dalla legge.
La soglia minima è importante: un’invalidità del 70%, ad esempio, non è sufficiente per ottenere l’assegno. Allo stesso modo, chi viene riconosciuto invalido civile al 100% rientra in una diversa prestazione, cioè la pensione di inabilità civile.
Chi ha diritto all’assegno mensile di assistenza
Per ottenere l’assegno devono essere presenti contemporaneamente il requisito sanitario e quelli economici e amministrativi.
In sintesi, nel 2026 occorre avere un’invalidità civile riconosciuta dal 74% al 99%, un’età dai 18 anni fino al compimento dei 67 anni, un reddito personale entro 5.852,21 euro annui, la residenza stabile e abituale in Italia e i requisiti di cittadinanza o soggiorno previsti per italiani e stranieri. Per i cittadini extracomunitari è richiesto, in particolare, un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno; per cittadini UE e familiari extracomunitari rileva anche l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza.
Un altro requisito è quello tradizionalmente definito di inattività lavorativa, ma su questo punto è necessaria una precisazione importante.
Si può lavorare e prendere l’assegno di invalidità civile?
Dire semplicemente che chi percepisce l’assegno non può lavorare rischia oggi di essere fuorviante.
La legge continua formalmente a richiedere il mancato svolgimento di attività lavorativa, ma l’articolo 12-ter del decreto legge n. 146 del 2021 ha ridefinito questo requisito. Dal 21 dicembre 2021, infatti, il requisito dell’inattività è considerato soddisfatto anche quando l’invalido svolge un’attività lavorativa, purché il reddito annuo derivante dal lavoro non superi il limite previsto per ottenere l’assegno mensile. L’INPS aveva chiarito espressamente questa interpretazione con il messaggio n. 4689 del 2021.
Tradotto nei valori del 2026, un invalido parziale può quindi svolgere un’attività lavorativa purché resti entro il limite reddituale applicabile alla prestazione, pari a 5.852,21 euro annui. Naturalmente deve essere rispettato anche il requisito reddituale complessivo previsto per l’assegno: non basta quindi che il solo reddito da lavoro sia basso se esistono altri redditi personali rilevanti che fanno superare la soglia.
È un punto particolarmente importante perché la vecchia interpretazione, secondo la quale qualsiasi attività lavorativa faceva perdere automaticamente la prestazione, è stata superata dall’intervento legislativo del 2021.
Quanto spetta nel 2026
L’assegno viene pagato per 13 mensilità, normalmente a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. In casi eccezionali può decorrere dalla diversa data indicata dalla commissione sanitaria competente.
Per il 2026 la scheda INPS indica un importo di circa 340 euro mensili e un limite di reddito personale annuo di 5.852,21 euro. Il valore puntuale risultante dalla rivalutazione delle prestazioni assistenziali è pari a 340,71 euro.
Il limite reddituale non va confuso con l’ISEE. Per questa prestazione, infatti, non si guarda all’ISEE del nucleo familiare, ma al reddito personale del beneficiario rilevante secondo le regole previste dalla normativa sull’invalidità civile.
Quali redditi vengono considerati
In sede di prima liquidazione l’INPS prende in considerazione i redditi personali soggetti a IRPEF dell’anno in corso, indicati dall’interessato in via presuntiva.
Negli anni successivi il meccanismo cambia parzialmente: per i redditi da pensione vengono considerati quelli percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di reddito soggette a IRPEF si utilizzano gli importi relativi agli anni precedenti secondo le regole applicabili alla prestazione.
Questo significa anche che la soglia di 5.852,21 euro è personale. Non si somma automaticamente il reddito del coniuge per verificare il diritto all’assegno ordinario di assistenza. Diversa può essere, invece, la valutazione richiesta per eventuali maggiorazioni collegate a ulteriori condizioni reddituali.
L’assegno spetta anche in caso di ricovero?
Sì. A differenza di altre prestazioni assistenziali che possono essere condizionate dalle modalità del ricovero, l’INPS precisa che l’assegno mensile di assistenza continua a spettare anche quando l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.
Quando l’assegno è incompatibile con altre pensioni
L’assegno mensile di assistenza non è cumulabile con alcune altre prestazioni riconosciute per invalidità.
L’INPS indica come incompatibili le prestazioni dirette concesse per invalidità derivante da guerra, lavoro o servizio, nonché le pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria, dalle gestioni dei lavoratori autonomi e dalle altre gestioni pensionistiche obbligatorie indicate dalla normativa.
In presenza di un’incompatibilità il beneficiario può scegliere il trattamento economicamente più favorevole. Se una prestazione incompatibile viene riconosciuta dopo l’assegno mensile, la situazione deve essere comunicata all’INPS entro 30 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.
Non tutte le altre pensioni sono dunque incompatibili in quanto tali. Occorre distinguere l’incompatibilità giuridica dal requisito economico: un altro reddito pensionistico soggetto a IRPEF può comunque essere rilevante nel calcolo del limite personale di 5.852,21 euro e quindi far venir meno il diritto per superamento della soglia.
Come si fa domanda per l’assegno mensile di assistenza
Per ottenere il beneficio deve prima essere accertata la condizione sanitaria che dà diritto all’invalidità civile. Nel 2026, tuttavia, la procedura non è più identica in tutta Italia perché è in corso l’attuazione graduale della riforma dell’accertamento della disabilità prevista dal decreto legislativo n. 62 del 2024, che si concluderà nel 2027.
Nelle province già entrate nella sperimentazione, il procedimento prende avvio attraverso il certificato medico introduttivo trasmesso telematicamente dal medico certificatore e non è necessaria una separata domanda amministrativa del cittadino per avviare l’accertamento sanitario. La sperimentazione è stata progressivamente estesa nel 2025 e, dal 1° marzo 2026, a numerose altre province.
Per chi risiede fuori dalle province interessate dalla sperimentazione resta invece applicabile, fino al 31 dicembre 2026, il procedimento precedente: il medico trasmette il certificato introduttivo e deve essere presentata anche la domanda telematica all’INPS. La richiesta può essere inoltrata direttamente attraverso il portale dell’Istituto con SPID, CIE o CNS oppure tramite patronato o associazione di categoria.
Nella procedura vengono comunicati anche i dati socioeconomici necessari alla liquidazione, compresi reddito, eventuale attività lavorativa, ricoveri e modalità di pagamento.
Cosa succede al compimento dei 67 anni?
L’assegno mensile di assistenza è una prestazione destinata agli invalidi civili in età lavorativa e non prosegue con la stessa denominazione dopo il raggiungimento dell’età prevista per l’assegno sociale.
Nel 2026 questa età è fissata a 67 anni. Al raggiungimento del requisito anagrafico l’assegno mensile di assistenza viene trasformato nell’assegno sociale sostitutivo, secondo le regole specifiche previste per gli invalidi civili.