Autoclave rumorosa in cortile: il condominio non risponde

Il rumore di un impianto privato in cortile non rende responsabile il condominio. Lo chiarisce una recente sentenza.

L’autoclave rumorosa collocata nel cortile comune non autorizza la causa contro il condominio. La decisione arriva dal Tribunale di Palermo con l’ordinanza del 22 giugno, che stabilisce un principio chiaro in materia di immissioni intollerabili e responsabilità civile. Il condominio gestisce i beni comuni ma non possiede alcun potere di controllo o di intervento sugli impianti privati dei singoli proprietari. Chi subisce i rumori deve agire legalmente solo contro il singolo condomino proprietario del motore molesto, e non contro l’intero edificio.

Indice

  • Il caso del pozzo luce e la causa persa
  • Il difetto di legittimazione passiva
  • Uso della cosa comune e limiti del custode

Il caso del pozzo luce e la causa persa

La controversia giudiziaria nasce dalla protesta dei proprietari di immobili adiacenti a un condominio. I residenti lamentano rumori insopportabili generati da alcuni motorini elettrici per l’adduzione dell’acqua, posizionati all’interno del cortile e del pozzo luce dell’edificio vicino. La richiesta dei ricorrenti punta a ottenere la condanna del condominio alla cessazione dei rumori, alla rimozione dei singoli impianti e alla loro sostituzione con un sistema idrico centralizzato. Il Tribunale respinge la domanda in modo integrale, rilevando un errore radicale nella scelta del soggetto convenuto in giudizio.

Il difetto di legittimazione passiva

Il giudice fonda la decisione sul difetto di legittimazione passiva, evidenziando che i ricorrenti hanno citato in giudizio il soggetto sbagliato. Il condominio riveste il ruolo di custode esclusivamente sulle parti comuni, come il cortile, ma difetta di qualsiasi titolo giuridico o materiale per intervenire sui beni di proprietà esclusiva. I motorini dell’autoclave servono singole unità immobiliari e appartengono ai singoli condòmini. L’azione giudiziaria per le immissioni rumorose spetta unicamente nei confronti del titolare dell’impianto fonte del disturbo (i singoli proprietari degli impianti), mentre l’ente di gestione risulta estraneo alla vicenda.

I ricorrenti hanno tentato di far valere comunque la responsabilità da custodia del condominio, sostenendo che quest’ultimo avesse tollerato l’installazione di impianti rumorosi sul proprio suolo. Il Tribunale ha però smontato questa tesi con due argomentazioni: 1) la fonte del danno non è il cortile in sé (il bene comune), né un’anomalia strutturale dello stesso; il danno è causato dal cattivo funzionamento, o dalla rumorosità, del singolo motorino privato. Il custode è colui che ha il potere fisico e giuridico di intervenire sulla cosa; poiché l’amministratore di condominio non può manomettere, riparare o rimuovere arbitrariamente un bene privato, il condominio non può essere considerato custode del motorino altrui; 2) posizionare un’autoclave in un cortile comune non è un uso anomalo o vietato di un bene comune. Al contrario, rientra nei poteri concessi dall’articolo 1102 del Codice civile, che permette a ciascun comproprietario di fare uso della cosa comune per trarne utilità (in questo caso, allacciare l’impianto privato alla conduttura pubblica), purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso.

Uso della cosa comune e limiti del custode

I ricorrenti tentano di fondare la responsabilità del condominio sull’articolo 2051 del Codice civile, sostenendo che l’ente tolleri la presenza di apparecchi rumorosi sul proprio suolo. Il Tribunale respinge la tesi con due argomentazioni giuridiche:

  • la fonte del disturbo non deriva dal cortile condominiale o da un difetto strutturale del bene comune;

  • l’installazione dell’autoclave rispetta l’articolo 1102 del Codice civile, poiché ogni condomino sfrutta lo spazio comune per un vantaggio personale senza alterarne la destinazione.

La funzione di custode richiede il potere di controllo materiale e giuridico sulla cosa che produce il danno. Poiché l’amministratore non può manomettere o rimuovere i beni privati altrui, il condominio non risponde dei rumori molesti generati dai singoli impianti. Il ricorso si chiude con il rigetto totale delle richieste e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.