La normativa italiana ammette la creazione di studi legali in forma societaria anche con un solo avvocato e un socio di diversa professione.
Il panorama delle professioni legali affronta continue evoluzioni organizzative. L’ordinamento giuridico italiano ammette da tempo la costituzione di società per l’esercizio della professione forense. Le norme in vigore permettono forme strutturali un tempo vietate per ragioni di tutela del cliente. In questo articolo analizzeremo il seguente problema: chi può aprire una società tra avvocati? Il dubbio interpretativo nasce dal termine declinato al plurale dal legislatore. La legge professionale forense impone regole severe per operare in regola. L’Ordine locale ha il compito di vigilare sulla corretta iscrizione all’albo speciale. La presenza di un solo legale non impedisce in alcun modo la validità dell’ente societario.
Indice
- Come funziona la società professionale?
- Il plurale della legge vieta il socio unico?
- Quali forme societarie sono ammesse?
- Come convivono avvocati e altri professionisti?
- Quali sono i passaggi per l’iscrizione?
Come funziona la società professionale?
La società tra avvocati rappresenta uno strumento moderno per l’organizzazione degli studi legali. Il legislatore ha introdotto questa possibilità per favorire la crescita dimensionale e la competitività dei professionisti. La disciplina di riferimento si trova nella normativa di settore (art. 4-bis L. n. 247/2012). Questa norma detta i requisiti strutturali e funzionali per la corretta gestione dell’ente. La regola generale consente a professionisti non avvocati di entrare nella compagine societaria. La disposizione normativa apre in via definitiva le porte alla multidisciplinarietà. Uno studio legale assume in tal modo le vesti di una vera e propria impresa. I clienti ottengono un servizio integrato. Un soggetto entra nello studio per una causa civile e trova anche l’assistenza di un commercialista per i delicati aspetti fiscali connessi. La combinazione di competenze diverse migliora in modo sensibile la qualità del servizio offerto al pubblico. Le regole impongono ad ogni modo una chiara predominanza della componente forense. Questa tutela serve per garantire l’autonomia e l’assoluta indipendenza della professione. Il capitale e le cariche direttive devono di conseguenza rispettare proporzioni ben definite.
Il plurale della legge vieta il socio unico?
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio ha sollevato un dubbio interpretativo fondato su basi letterali. Il quesito riguarda la possibilità oggettiva di iscrivere nella sezione speciale dell’albo una società composta da soli due soci. Il problema nasce dalla specifica qualifica professionale dei partecipanti. Un socio possiede il titolo di avvocato a tutti gli effetti. Il secondo socio esercita invece una professione intellettuale del tutto diversa. Il legislatore utilizza nel testo l’espressione formale “società tra avvocati”. Il termine declinato al plurale sembra richiedere in apparenza la presenza obbligatoria di almeno due legali. Il Consiglio locale teme infatti un potenziale e involontario inganno verso la clientela. Un nome declinato al plurale associato a un solo professionista forense potrebbe confondere l’assistito sulle reali competenze presenti nella struttura. Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce l’intera questione con un apposito documento ufficiale (parere n. 42 del 25 maggio 2026). L’organo di vertice smentisce senza appello i timori sollevati a livello territoriale. L’utilizzo grammaticale del plurale non possiede alcun valore precettivo. La parola declinata non impone un numero minimo di togati per la fondazione della compagine societaria.
Quali forme societarie sono ammesse?
La legge professionale forense richiama in modo diretto le forme previste dal codice civile. I professionisti possiedono la piena facoltà di adottare i modelli tipici del diritto commerciale. Le varianti più utilizzate restano le classiche società di capitali. I legali costituiscono di frequente una società per azioni oppure una pratica società a responsabilità limitata. La normativa codicistica ammette senza alcun problema la costituzione di società unipersonali. Il Consiglio Nazionale Forense richiama a questo proposito i propri orientamenti giurisprudenziali del passato (pareri n. 17/2021, n. 19/2021 e n. 4/2023). L’organo supremo ribadisce per l’ennesima volta la piena legittimità di una società tra avvocati composta in origine da un solo socio. Il legislatore non ha introdotto alcuna deroga esplicita alle consuete regole del codice civile. Le disposizioni generali sulle società di capitali trovano una applicazione diretta e integrale anche all’interno del settore legale. Il plurale presente nel testo della legge speciale (art. 4-bis L. n. 247/2012) si riferisce in modo esclusivo alle ipotesi con più professionisti associati sin dal principio. Una società unipersonale possiede per propria natura giuridica la capacità fisiologica di accogliere nuovi soci nel corso del tempo.
Come convivono avvocati e altri professionisti?
L’ingresso di soggetti esterni alla professione forense richiede cautele specifiche e ineludibili. Il cittadino affida incarichi delicati al proprio difensore di fiducia. L’ordinamento statale esige il massimo riserbo e la totale e incondizionata indipendenza delle scelte difensive. La costituzione dell’ente societario misto impone il rispetto di limiti rigorosi delineati a priori. L’organo centrale sottolinea l’inderogabilità assoluta dei requisiti strutturali previsti dalla citata normativa di settore. La legislazione stabilisce garanzie precise per tutelare i consumatori dei servizi legali. Un esempio pratico facilita la comprensione materiale della complessa materia. Due individui fondano una innovativa società di servizi legali e fiscali associati. Il primo socio è un avvocato civilista esperto in successioni. Il secondo è un abile consulente del lavoro. L’ente riceve luce verde per l’iscrizione all’albo speciale a una condizione chiara e non negoziabile. L’organizzazione interna non deve mai snaturare l’antica funzione primaria di difesa. Le maggioranze societarie all’interno dell’assemblea devono premiare sempre i professionisti regolarmente iscritti all’albo degli avvocati. Questa insormontabile barriera protegge il segreto professionale e mette al riparo il piccolo studio dalle pressioni indebite di puri investitori finanziari esterni.
Quali sono i passaggi per l’iscrizione?
La regolarità amministrativa e documentale della struttura spetta al Consiglio dell’Ordine locale competente per territorio. L’ente riceve la documentazione costitutiva e valuta con attenzione i requisiti sostanziali. Il Consiglio di Busto Arsizio ottiene in questa circostanza una direttiva chiara. L’organo locale ha il preciso dovere di iscrivere la nuova compagine nella sezione speciale del proprio albo. La presenza certificata di un solo avvocato non rappresenta un motivo valido per emettere un formale diniego. Il controllo amministrativo si concentra su elementi assai più rilevanti per la tutela pubblica.
I consiglieri dell’Ordine verificano specifici elementi formali:
-
lo statuto societario per gli equilibri di potere interni;
-
l’iscrizione dei soci ai rispettivi albi professionali;
-
la stipula di una idonea polizza assicurativa a tutela dei clienti.
Il rigoroso rispetto di questi passaggi garantisce la piena e serena operatività della nuova società tra avvocati. Il mercato legale italiano si adegua attraverso questi agili strumenti alle moderne dinamiche internazionali europee. I professionisti uniscono in tal modo le proprie forze per offrire al pubblico consulenze vaste e integrate. Le aggregazioni multidisciplinari semplificano di fatto la complessa vita delle imprese e dei singoli cittadini alle prese con l’articolata burocrazia statale.