Guida ai diritti del passeggero trasportato a titolo di cortesia: come ottenere il risarcimento integrale dai conducenti e dall’assicurazione.
Molte persone si chiedono cosa accada quando si riceve un passaggio da un amico e si rimane coinvolti in un sinistro. La legge italiana è molto chiara nel proteggere chi viaggia come ospite, garantendo una tutela ampia e immediata. Capire come funziona il risarcimento per il passeggero in un incidente è fondamentale per far valere i propri diritti senza danneggiare i rapporti personali. Spesso si pensa che la cortesia di un passaggio riduca le tutele legali, ma non è così. La giurisprudenza ha stabilito che chiunque riceva un danno dalla circolazione stradale deve essere risarcito, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia gratuito o a pagamento. In questo articolo vedremo come le presunzioni di colpa e il vincolo di solidarietà permettano al passeggero di ottenere giustizia in modo semplice e diretto, agendo contro i responsabili e le loro compagnie assicuratrici.
Indice
- Il passeggero ha diritto al risarcimento anche se è un amico?
- Contro chi può agire il terzo trasportato per i danni?
- Cosa succede se i due conducenti hanno colpa a metà?
- Come può il conducente evitare di pagare i danni?
Il passeggero ha diritto al risarcimento anche se è un amico?
La legge non fa distinzione tra chi paga un biglietto e chi riceve un passaggio per gentilezza. Il concetto di trasporto di cortesia non attenua la protezione del diritto alla salute (Cass. sent. 21 maggio 2014, n. 11270). La richiesta di un passaggio non significa voler correre il rischio di un incidente. Un sinistro resta un evento straordinario e non prevedibile. Per questo motivo, il passeggero può invocare le stesse tutele di qualunque altro terzo coinvolto. Egli può fare valere la responsabilità extracontrattuale del conducente e quella solidale del proprietario del veicolo (Cass. sent. 20 febbraio 2007, n. 3937).
Se un amico ti accompagna a casa e durante il tragitto avviene uno scontro, tu hai diritto ad essere risarcito esattamente come se fossi su un taxi. Non conta il rapporto personale tra chi guida e chi viene trasportato.
Contro chi può agire il terzo trasportato per i danni?
Il passeggero può rivolgersi a diversi soggetti per ottenere il pagamento dei danni. Esiste un vincolo di solidarietà tra i responsabili. Questo significa che il danneggiato può chiedere l’intera somma anche a uno solo dei conducenti o dei proprietari coinvolti (Trib. Campobasso sent. 16 settembre 2014, n. 696). La legge prevede inoltre l’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice (Trib. Taranto sent. 5 gennaio 2015, n. 17). Dal 2005, il Codice delle assicurazioni (D.lgs n. 209/2005) semplifica la procedura. Il passeggero viene risarcito dall’assicurazione del veicolo su cui viaggiava, a prescindere da chi abbia causato lo scontro. Saranno poi le assicurazioni a regolare i conti tra loro in un secondo momento.
Cosa succede se i due conducenti hanno colpa a metà?
In caso di scontro tra veicoli, se non si riesce a provare la colpa esclusiva di uno solo, la legge presume che i conducenti abbiano una pari responsabilità (art. 2054, comma 2, c.c.). Per superare questa presunzione, ogni conducente deve provare di aver rispettato tutte le norme stradali e di aver fatto il possibile per evitare l’impatto (Trib. Taranto sent. 7 gennaio 2015, n. 32). In una situazione reale, i Carabinieri potrebbero rilevare che:
-
un veicolo procedeva a velocità eccessiva;
-
l’altro veicolo ostruiva parzialmente la corsia di sorpasso.
In casi simili, il giudice conferma la colpa al 50%. Tuttavia, il passeggero ha comunque diritto a percepire l’intero risarcimento del danno. La divisione interna della colpa tra i guidatori non riguarda il passeggero, che resta un soggetto debole da tutelare pienamente.
Come può il conducente evitare di pagare i danni?
Il conducente e il proprietario hanno un onere molto pesante per evitare la condanna. Il conducente deve fornire la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. sent. 31 ottobre 2005, n. 21115). Non basta dire che esisteva un’insidia stradale. Il proprietario deve invece dimostrare che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà o che il danno deriva da un caso fortuito, come un guasto tecnico imprevedibile. L’assicurazione, però, può contestare un eventuale comportamento negligente del passeggero. Se il trasportato non indossa le cinture di sicurezza, la compagnia può chiedere una riduzione del risarcimento, poiché la vittima ha accettato il rischio di un danno maggiore. In assenza di tali colpe del passeggero, il diritto al risarcimento integrale rimane intatto.