L’amministratore può comunicare la deliberazione ai condòmini assenti inviandola all’indirizzo di posta elettronica ordinaria?
L’assemblea è necessariamente convocata ogni volta che i condòmini debbano adottare decisioni che fuoriescono dalle ordinarie attribuzioni dell’amministratore; almeno una volta all’anno, inoltre, occorre riunirsi per approvare il rendiconto annuale della gestione. Le decisioni assunte sono riportate all’interno di un documento – il verbale – senza il quale la deliberazione sarebbe nulla o persino inesistente, non potendo avere alcuna efficacia una determinazione assunta oralmente. In questo contesto si pone il seguente quesito: è valido il verbale trasmesso a mezzo email?
In buona sostanza, si tratta di comprendere se l’amministratore possa legalmente comunicare l’esito dell’assemblea ai condòmini assenti inviando loro copia del documento conclusivo tramite posta elettronica ordinaria. Cosa stabiliscono la legge e la giurisprudenza? È valido il verbale trasmesso a mezzo email? Approfondiamo l’argomento.
Indice
- È valido l’avviso di convocazione trasmesso a mezzo email?
- È valido il verbale trasmesso a mezzo email?
- Trasmissione verbale tramite email: conclusioni
È valido l’avviso di convocazione trasmesso a mezzo email?
Secondo la più recente giurisprudenza (Cass., 18 giugno 2025, n. 16399), l’avviso di convocazione dell’assemblea non può essere trasmesso a mezzo email neanche con il consenso dei condòmini: occorre tassativamente rispettare le forme indicate dalla legge (art. 66 disp. att. c.c.), la quale prescrive per questo adempimento il ricorso alla raccomandata, al fax, alla posta elettronica certificata (pec) oppure alla consegna a mano.
L’avviso di convocazione trasmesso a mezzo email – o comunque attraverso modalità diverse da quelle stabilite dal codice che non consentono di avere la prova certa della ricezione – è invalido, per cui il condomino rimasto assente può impugnare la deliberazione eccependo questo specifico vizio.
È valido il verbale trasmesso a mezzo email?
A differenza dell’avviso di convocazione, il codice civile (art. 1137) non stabilisce tassative forme da rispettare per la trasmissione del verbale assembleare, per cui nulla vieta che l’adempimento possa essere assolto anche mediante l’invio di un’email.
L’utilizzo di strumenti che non garantiscono la certezza della consegna presta però il fianco a possibili contestazioni da parte dei destinatari, i quali potrebbero asserire di non aver ricevuto affatto il documento.
Ciò si riverbera sui termini di impugnazione della deliberazione che, per gli assenti, decorre dalla data di comunicazione del verbale (art. 1137, secondo comma, c.c.).
In altre parole, in assenza di una prova certa di ricezione della deliberazione, diventa più difficile stabilire il giorno da cui decorrono i trenta stabiliti dalla legge a pena di decadenza per l’impugnazione.
Insomma: il verbale trasmesso a mezzo email – cioè tramite posta elettronica ordinaria – è valido ma pone sul condominio l’onere di provare che l’impugnazione del condomino assente non è tempestiva.
Secondo la giurisprudenza, la comunicazione ai condòmini assenti della deliberazione dell’assemblea condominiale, al fine del decorso del termine decadenziale di impugnazione davanti all’autorità giudiziaria, deve ritenersi avvenuta quando l’assente abbia comunque acquisito compiuta conoscenza del verbale d’assemblea (Cass., 19 marzo 2026, n. 6626).
Come ricordato, mentre per l’avviso di convocazione ha stabilito forme specifiche di comunicazione (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano), la legge non fornisce indicazioni vincolanti circa la modalità di “comunicazione” della deliberazione ai condòmini assenti, che resta quindi libera; nondimeno, la stessa, quale atto unilaterale recettizio, può presumersi conosciuta con il recapito del verbale all’indirizzo del destinatario e non già in conseguenza del mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa (Cass., 2 agosto 2016, n. 16081).
Secondo la giurisprudenza, con l’invio verso la casella email ordinaria vengono a mancare tutti quei sistemi di corredo della certezza della comunicazione che consentono, pur se il messaggio non sia in concreto letto, di averne per verificati gli effetti legali per il solo fatto che essa sia pervenuta presso l’indirizzo di posta certificata del destinatario; la ricevuta di avvenuta consegna, propria solo della regolare notifica a mezzo pec, non è sostituibile, con validi effetti legali, da eventuali forme meno rigorose di analoga documentazione della posta mail ordinaria (Cass. 18 giugno 2025, n. 16399, cit.; Cass., nn. 35922 e 15345 del 2023).
Fornire la prova della corretta ricezione del verbale trasmesso a mezzo email è ancora più ardua allorquando l’indirizzo di posta elettronica non sia immediatamente riferibile al destinatario, non essendo neppure composto dal nome e cognome dello stesso (Cass., 21 maggio 2026, n. 15567).
Trasmissione verbale tramite email: conclusioni
Riepilogando quanto sinora detto possiamo così concludere: la trasmissione del verbale all’indirizzo email degli assenti è valida, ma pone il condominio nella scomoda posizione di dover provare il giorno in cui la deliberazione è stata ricevuta/conosciuta dal destinatario, qualora si voglia contestare la tardività dell’impugnazione da questi proposta.