Equilibri di bilancio, MEF promuove gli enti locali: ma scattano le sanzioni BDAP

Decreto MEF 17 luglio 2026: verifica positiva per il comparto degli enti territoriali sul rispetto degli equilibri di bilancio 2025. Ma per alcuni Comuni, Province, Città metropolitane e altri enti interessati si apre ora una fase operativa delicata: il mancato invio dei dati alla BDAP entro i termini previsti comporta infatti un incremento dell’accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica per il 2026.


Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 14 settembre 2026, non è soltanto una verifica contabile di fine esercizio. È anche un richiamo concreto alla puntualità degli adempimenti informativi, ormai sempre più centrali nel quadro dei vincoli economico-finanziari connessi alla nuova governance europea.

Indice dei contenuti

  • Equilibri di bilancio 2025: la verifica del MEF sul comparto enti territoriali
  • BDAP, rendiconto 2025 e sanzione: quali enti sono coinvolti
  • Bilancio di previsione 2026-2028: il termine dei trenta giorni
  • Le esclusioni previste dalla Ragioneria Generale dello Stato
  • Eventi meteorologici eccezionali: attesa una nuova verifica entro il 30 settembre
  • Un controllo da fare subito negli uffici finanziari
  • Documenti utili

Equilibri di bilancio 2025: la verifica del MEF sul comparto enti territoriali

Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2026 è stata formalizzata la verifica, riferita all’anno 2025, del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte del comparto degli enti territoriali. Il decreto è adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la legge di bilancio che ha disciplinato il nuovo impianto di contributo alla finanza pubblica per gli enti coinvolti.

La notizia principale è positiva per l’intero comparto: l’articolo 2 del decreto accerta infatti il rispetto dell’equilibrio di bilancio 2025 e il corretto accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica. Si tratta di un dato rilevante perché conferma, nel complesso, la tenuta finanziaria degli enti territoriali rispetto agli obiettivi fissati a livello nazionale.

Accanto alla verifica generale, però, il decreto individua una specifica platea di amministrazioni alle quali viene applicata una conseguenza finanziaria per un diverso motivo: non per lo sforamento dell’equilibrio, ma per il ritardo o la mancata trasmissione dei dati del rendiconto alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, meglio conosciuta come BDAP.

BDAP, rendiconto 2025 e sanzione: quali enti sono coinvolti

Il punto più urgente riguarda gli enti indicati nell’allegato A al Decreto MEF del 17 luglio 2026. Si tratta delle amministrazioni che non hanno trasmesso entro il 31 maggio 2026 i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi al rendiconto dell’esercizio 2025.

Per questi soggetti è previsto, per il 2026, un incremento del Fondo obiettivi di finanza pubblica pari al 10% dell’importo del fondo riferito al 2025. In termini concreti, l’ente dovrà accantonare una somma maggiore nel proprio bilancio, con un effetto diretto sugli spazi finanziari disponibili nell’esercizio in corso.

La misura conferma quanto la trasmissione dei dati contabili sia ormai considerata un adempimento sostanziale, non una semplice incombenza tecnica. La BDAP è infatti uno strumento essenziale per consentire allo Stato di monitorare i conti pubblici, elaborare dati attendibili e rispettare gli obblighi informativi richiesti nel rapporto con le istituzioni europee.

Per questo motivo, un ritardo nell’invio del rendiconto può tradursi in una conseguenza contabile immediata. Non rileva soltanto il risultato di amministrazione o il rispetto dell’equilibrio: è necessario che il dato venga trasmesso correttamente, entro le scadenze e attraverso i canali previsti.

Bilancio di previsione 2026-2028: il termine dei trenta giorni

La Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito gli effetti operativi del decreto per gli enti presenti nell’allegato A. Le amministrazioni interessate devono iscrivere nel bilancio di previsione 2026-2028, con riferimento all’annualità 2026, il contributo di finanza pubblica rideterminato.

L’adempimento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 settembre 2026. Il termine, quindi, chiama in causa con tempestività responsabili finanziari, segretari comunali, organi esecutivi e revisori, chiamati a verificare la posizione dell’ente e ad adottare gli atti necessari.

L’importo da prendere come riferimento non deve essere ricostruito autonomamente: è quello riportato nella colonna dell’allegato A denominata “Importo complessivo da accantonare nel bilancio di previsione 2026-2028 (esercizio 2026) rideterminato”.

La corretta iscrizione dell’accantonamento rappresenta il passaggio più importante. Gli uffici dovranno quindi controllare la presenza dell’ente nell’allegato, verificare la cifra indicata e valutare la forma tecnica più adeguata per recepire la rideterminazione nel bilancio già in gestione. Un confronto tempestivo con l’organo di revisione può evitare criticità nella fase di variazione o di assestamento.

Le esclusioni previste dalla Ragioneria Generale dello Stato

Non tutti gli enti che abbiano avuto difficoltà nella trasmissione dei dati rientrano automaticamente nella penalità. La nota della Ragioneria Generale dello Stato precisa che l’incremento del Fondo obiettivi di finanza pubblica non trova applicazione in alcune situazioni espressamente tutelate.

Restano esclusi gli enti per i quali, a decorrere dal 2 gennaio 2025, siano stati sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione. Non si applica inoltre la misura agli enti locali delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, né alle Province autonome di Trento e Bolzano.

La previsione tiene conto delle specificità ordinamentali e delle situazioni nelle quali il legislatore abbia già riconosciuto una sospensione dei termini. Tuttavia, per le amministrazioni interessate, è opportuno verificare con attenzione sia l’eventuale presenza negli allegati sia la concreta applicabilità delle esclusioni previste.

Eventi meteorologici eccezionali: attesa una nuova verifica entro il 30 settembre

Il decreto contiene anche una disposizione dedicata agli enti delle regioni colpite nel 2026 da eventi meteorologici eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In questi casi, il termine per l’invio del rendiconto 2025 alla BDAP può essere oggetto di proroga.

Entro il 30 settembre 2026 dovrà essere adottato un successivo provvedimento per verificare il rispetto dei termini prorogati. I termini specifici sono riportati nella colonna “Termine prorogato di trasmissione alla BDAP del rendiconto di gestione 2025” dell’allegato B al decreto.

È un passaggio da seguire con particolare attenzione per gli enti che hanno dovuto affrontare emergenze territoriali e organizzative. La proroga non elimina l’obbligo di invio, ma riconosce le difficoltà operative determinate da eventi straordinari, rinviando la verifica del rispetto dell’adempimento a una fase successiva.

Un controllo da fare subito negli uffici finanziari

Il decreto del 17 luglio 2026 offre dunque una doppia indicazione agli enti territoriali. Da un lato certifica una verifica complessivamente positiva sugli equilibri di bilancio del 2025; dall’altro rafforza il principio secondo cui la qualità e la puntualità dei flussi informativi verso la BDAP incidono direttamente sulla gestione finanziaria dell’ente.

Per gli uffici finanziari, la priorità è chiara: consultare gli allegati al provvedimento, accertare l’eventuale inserimento dell’amministrazione, verificare l’esistenza di condizioni di esclusione o di proroga e, se necessario, adeguare senza ritardi il bilancio di previsione 2026-2028.

Eventuali richieste di chiarimento o supporto possono essere trasmesse alla Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo [email protected].

Documenti utili

  • D_M_17_luglio_2026
  • Allegato_A_al_decreto
  • Allegato_B_al_decreto