Multe valide anche senza segnale luminoso. Scopri la decisione della Cassazione su visibilità dei controlli e obbligo di taratura per il Comune.
Quando si riceve una multa per eccesso di velocità, la prima reazione dell’automobilista è verificare se la postazione di controllo fosse ben visibile. Molti ritengono che, specialmente di notte o in condizioni di scarsa visibilità, le autorità abbiano l’obbligo di utilizzare dispositivi lampeggianti o luminosi per avvertire della presenza della polizia. Questo dubbio ha portato un cittadino a fare ricorso fino al terzo grado di giudizio, chiedendosi se l’autovelox deve essere segnalato con cartello luminoso. La Corte di Cassazione ha risposto in modo netto, chiarendo una volta per tutte i doveri dell’amministrazione e i diritti del conducente. La sentenza analizza due aspetti fondamentali: la tipologia della segnaletica necessaria per validare la sanzione e, punto fondamentale per la difesa, chi deve dimostrare il corretto funzionamento dell’apparecchio elettronico. In questo articolo spieghiamo perché la mancanza di luci non annulla il verbale, ma l’assenza di certificazioni tecniche sì.
Indice
- Il segnale di avviso deve avere luci o lampeggianti?
- Chi deve provare che l’autovelox funziona correttamente?
- Come funziona l’onere della prova in questi casi?
Il segnale di avviso deve avere luci o lampeggianti?
Spesso si crea confusione tra ciò che è opportuno per la sicurezza e ciò che è obbligatorio per legge. Un automobilista aveva contestato un verbale sostenendo che la multa fosse illegittima perché, nel luogo del rilevamento, mancava un dispositivo luminoso che segnalasse la presenza dell’autovelox. Inizialmente, il Giudice di Pace aveva accolto questa tesi, annullando la sanzione proprio per l’assenza di un segnale che indicasse la tipologia di controllo in modo evidente e luminescente.
Tuttavia, la Corte di Cassazione (Cass. civ. ord. n. 13630/21) ha ribaltato questa interpretazione. I giudici supremi hanno stabilito che nessuna norma del Codice della Strada prevede che l’avvertimento del controllo elettronico debba essere anche luminescente. La legge impone che le postazioni siano preventivamente segnalate e ben visibili, ma questo requisito viene soddisfatto con gli appositi cartelli stradali ordinari. Non esiste alcun obbligo per l’amministrazione di aggiungere luci o intermittenze. Di conseguenza, il ricorso basato solo sulla mancanza di segnaletica luminosa è destinato a essere respinto, poiché il motivo è considerato infondato.
Chi deve provare che l’autovelox funziona correttamente?
Se sulla questione delle luci la Cassazione è stata severa con l’automobilista, su un altro punto ha fornito una tutela fondamentale per i cittadini. Nel corso del giudizio, il Tribunale aveva affermato che toccava al ricorrente (cioè all’automobilista multato) portare le prove che l’apparecchio non fosse omologato o non funzionasse bene. In pratica, si chiedeva al cittadino di dimostrare un fatto tecnico complesso, ovvero il malfunzionamento dello strumento.
La Suprema Corte ha corretto questo errore giuridico. I giudici hanno ricordato un principio ormai consolidato: l’allegazione della omologazione e della taratura del sistema di rilevamento costituisce un onere indefettibile a carico della pubblica amministrazione. Non è il cittadino a dover provare che la macchina sbaglia, ma è l’ente che fa la multa a dover depositare in giudizio i certificati che attestano la regolare revisione periodica dell’autovelox.
Come funziona l’onere della prova in questi casi?
Per comprendere meglio questo meccanismo processuale, immaginiamo una bilancia. Da una parte c’è la “pretesa sanzionatoria” del Comune o della Polizia, dall’altra il diritto di difesa del cittadino.
La regola stabilita dalla sentenza (Cass. civ. ord. n. 13630/21) impone che:
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il Comune deve mettere sul piatto della bilancia i documenti che provano la corretta taraturadell’apparecchio;
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se l’amministrazione non fornisce questa prova, la multa perde validità.
Nel caso specifico, il Tribunale aveva sbagliato a invertire questo onere, pretendendo che fosse l’automobilista a dare la prova del fatto “impeditivo”. La Cassazione ha quindi accolto questo specifico motivo di ricorso e ha rinviato la causa al giudice di merito. In sintesi, il verbale è valido anche se il cartello non è luminoso, ma diventa annullabile se l’amministrazione non è in grado di dimostrare, carte alla mano, che lo strumento di controllo era perfettamente calibrato e omologato al momento dell’infrazione.