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- Licenziato dopo la visita fiscale saltata. “Ero dal mio psicologo”. E il manager vince la causa
Il dirigente era malattia per ansia e depressione, il medico dell’Inps non l’aveva trovato al domicilio e l’azienda l’aveva mandato via. Il ricorso e la decisione favorevole del giudice: “Provvedimento illegittimo”

Il medico si è presentato a casa del manager il 31 maggio 2025, ma non l’ha trovato

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Milano, 29 agosto 2026 – Il medico ha suonato il campanello, ma al citofono non ha risposto nessuno. E l’assenza ingiustificata alla visita fiscale ha portato al licenziamento del padrone di casa irreperibile. Tuttavia, il manager silurato si è subito rivolto al giudice del lavoro, ottenendo nei giorni scorsi l’annullamento del provvedimento con reintegro e risarcimento degli stipendi non versati: i legali hanno dimostrato che il loro assistito saltò la verifica perché si trovava dallo psicologo di fiducia per superare ansia e depressione.
La storia
L’uomo ha spiegato di essere stato assunto nel febbraio 2013 e di aver ricoperto diversi ruoli, fino a diventare key account executive sales, “occupandosi della gestione e dello sviluppo dei clienti corporate, della negoziazione di accordi commerciali di rilevante valore economico e della gestione dell’area nord-est Italia”. Ultima retribuzione annua lorda: 69mila euro.
Poi è successo qualcosa: “A partire dalla fine del 2023 e per tutto il 2024, il contesto aziendale avrebbe subìto un significativo deterioramento a seguito dell’avvicendamento dei vertici societari, delle dimissioni di figure aziendali apicali e di numerosi licenziamenti”. E arriviamo all’inizio del 2025, quando “il progressivo aggravarsi delle condizioni lavorative” avrebbe determinato “un rilevante peggioramento dello stato psicofisico” del manager, “manifestatosi attraverso sintomi ansiosi-depressivi che ne avrebbero reso necessario il ricorso a un periodo di malattia, protrattosi dal febbraio 2025 sino alla data del licenziamento, nonché l’avvio di un percorso terapeutico psicologico e psichiatrico”.
La visita fiscale e il licenziamento
Nel frattempo, l’azienda ha richiesto una visita fiscale per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente. Il 31 maggio 2025, il medico dell’Inps non l’ha trovato in casa, dandone atto nel resoconto finale, anche se alla successiva visita ambulatoriale del 4 giugno l’ente previdenziale ha “confermato la perdurante incapacità lavorativa, attestando la necessità di prosecuzione dello stato di malattia sino al 4 luglio”. La società ha contestato al manager l’assenza ingiustificata dal lavoro nel periodo compreso tra il 23 maggio e il 3 giugno 2025 e ne ha disposto il licenziamento per giusta causa.
Le tesi delle parti in causa
Una decisione priva di fondamento per il dirigente, che, tramite i suoi avvocati, si è concentrato sulla presunta “contraddittorietà della contestazione disciplinare, nella quale da un lato la società avrebbe riconosciuto la ricezione dei certificati medici attestanti la prosecuzione della malattia e dall’altro avrebbe contestato un’assenza ingiustificata riferita a un periodo coperto dalla medesima certificazione”.
I vertici societari hanno smentito “la situazione di crisi organizzativa” descritta dalla controparte, aggiungendo che il lavoratore “si era assentato per malattia dal 19 febbraio 2025 e che i certificati medici trasmessi prevedevano il rispetto delle fasce di reperibilità”, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Di conseguenza, le assenze alla prima visita fiscale dell’Inps del 29 marzo e a quella domiciliare del 31 maggio hanno portato al licenziamento, anche perché il manager non avrebbe fornito “elementi idonei a dimostrare l’esistenza di ragioni urgenti e indifferibili tali da legittimare la violazione dell’obbligo di reperibilità”.
Il giudice
Il giudice Francesca Capelli ha dato ragione al ricorrente, valorizzando sia la tesi della “manifesta contraddittorietà” sia l’annullamento in autotutela del provvedimento dell’Inps per riconoscimento della legittimità della visita “saltata”: “È pacifico che il lavoratore fosse assente dal servizio in forza di certificazioni mediche regolarmente trasmesse alla datrice di lavoro e che lo stato di malattia sia stato reiteratamente attestato nel corso del periodo in contestazione”. Conclusione: licenziamento illegittimo.
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