Pagare la vittima non basta a cancellare il reato di atti persecutori. Per la Corte costituzionale l’esclusione è legittima: servirebbe solo a rendere lo stalking più conveniente.
Chi commette stalking non può ottenere l’estinzione del reato con il solo risarcimento alla vittima. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 154 del 2026, ha ritenuto legittima la norma che esclude gli atti persecutoridall’elenco dei reati estinguibili con condotte riparatorie. Senza remissione della querela da parte della vittima, il pagamento dello stalker non chiude il processo. Per la Consulta si tratta di un reato grave, che anche nelle forme meno intense provoca paura, ansia e cambiamenti nella vita della vittima. Consentire l’estinzione con un risarcimento unilaterale creerebbe un rischio concreto: l’autore potrebbe tornare a perseguitare, contando di cavarsela ancora una volta con un pagamento. La scelta del legislatore è coerente con la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.
Indice
- Cosa sono le condotte riparatorie che estinguono il reato?
- Perché lo stalking resta fuori dall’estinzione?
- Che ruolo ha la Convenzione di Istanbul?
- La vittima può comunque chiudere il processo?
- Il risarcimento dello stalker ha qualche effetto?
Cosa sono le condotte riparatorie che estinguono il reato?
L’art. 162-ter cod. pen., introdotto nel 2017, prevede una causa di estinzione del reato per alcuni illeciti procedibili a querela. Se l’imputato, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, ripara interamente il danno con restituzioni o risarcimento ed elimina, dove possibile, le conseguenze dannose del reato, il giudice dichiara estinto il reato. La vittima viene sentita, ma il suo consenso non è necessario.
È un meccanismo pensato per reati di minore allarme, come alcune truffe, danneggiamenti o appropriazioni indebite: chi rimedia al danno evita il processo, e la vittima ottiene subito ciò che le spetta.
La stessa legge, con una modifica di fine 2017, ha escluso il delitto di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) da questo meccanismo. È questa esclusione che la Corte costituzionale ha esaminato.
Perché lo stalking resta fuori dall’estinzione?
Il dubbio di costituzionalità riguardava la ragionevolezza della scelta. Lo stalking è procedibile a querela, come altri reati per cui le condotte riparatorie funzionano. Perché trattarlo in modo diverso?
La Consulta ha risposto partendo dalla natura del reato. Gli atti persecutori consistono in minacce o molestie ripetute che causano alla vittima un grave e perdurante stato di ansia o di paura, un fondato timore per la propria incolumità o per quella di familiari e persone care, oppure la costringono a cambiare le abitudini di vita. Sono gli effetti che definiscono il reato, e sono presenti anche nei casi meno gravi.
Lo stalking, inoltre, è un reato abituale: nasce dalla ripetizione di condotte nel tempo e esprime un atteggiamento persecutorio. Qui la Corte individua il rischio. Dare efficacia estintiva a condotte riparatorie unilaterali, senza che il giudice valuti se siano sufficienti a dissuadere l’autore, può lasciare la vittima in uno stato di perenne timore. Lo stalker potrebbe essere spinto a ripetere le molestie, confidando di ottenere di nuovo l’estinzione del reato dopo un altro risarcimento.
In pratica, una somma di denaro non dice nulla sulla fine della persecuzione. E la vittima di stalking ha bisogno, prima di tutto, che le condotte cessino.
Che ruolo ha la Convenzione di Istanbul?
La Convenzione del Consiglio d’Europa di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia con la l. n. 77/2013, impone agli Stati di prevedere misure efficaci contro lo stalking e le altre forme di violenza di genere.
Per la Consulta l’esclusione dalle condotte riparatorie è coerente con questi obblighi. Il legislatore ha scelto di mantenere alto il livello di protezione delle vittime in un settore in cui lo stalking è spesso il primo passo di una violenza più grave. Nel contrasto alla violenza di genere e domestica, la risposta penale non può ridursi a una transazione economica.
La vittima può comunque chiudere il processo?
Sì, ma solo con la propria scelta. Lo stalking è in genere procedibile a querela, da presentare entro sei mesi. La vittima può ritirarla con la remissione, che però per gli atti persecutori è ammessa solo in forma processuale, cioè davanti all’autorità giudiziaria. Il codice la esclude del tutto quando il reato è commesso con minacce reiterate gravi. In alcuni casi, inoltre, lo stalking è procedibile d’ufficio, per esempio quando la vittima è un minore o una persona con disabilità, o quando il fatto è connesso a un altro reato procedibile d’ufficio.
La differenza con le condotte riparatorie è netta. Con la remissione è la vittima a decidere, e può farlo solo con garanzie che la proteggono da pressioni. Con le condotte riparatorie deciderebbe il giudice sulla base di un pagamento dell’imputato, anche contro la volontà della persona offesa.
Il risarcimento dello stalker ha qualche effetto?
Un effetto resta. Il risarcimento integrale del danno prima del giudizio è una circostanza attenuante (art. 62, n. 6, cod. pen.) e può ridurre la pena. Il giudice ne tiene conto anche nella valutazione complessiva della gravità del fatto e della personalità dell’imputato.
Lo stalker, inoltre, può chiedere l’accesso a un programma di giustizia riparativa, introdotto dalla riforma Cartabia, che il giudice ammette solo se utile e privo di pericoli per la vittima. Sono strumenti che incidono sulla pena o sul percorso dell’imputato. Dopo la sentenza n. 154/2026, nessuno di essi consente di chiudere il processo per stalking con un semplice pagamento. La pena prevista resta la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.