Stop cartelle ai professionisti: blocco pagamenti Pa sopra i 5.000 euro

Il ministero della Giustizia fissa le nuove regole sui pagamenti della Pubblica Amministrazione ai professionisti con debiti fiscali.

La Pubblica Amministrazione ferma i pagamenti ai professionisti con cartelle esattoriali aperte soltanto se il debito fiscale supera una soglia precisa (art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973). Il ministero della Giustizia interviene con la circolare del 26 giugno 2026 per chiarire la portata delle novità introdotte dal decreto-legge n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026. Gli uffici pubblici mantengono l’obbligo di eseguire controlli telematici preliminari su ogni parcella, ma il trasferimento delle somme all’Agente della riscossione scatta esclusivamente al raggiungimento dei limiti di legge.

Indice

  • L’obbligo di verifica telematica preventiva
  • Quando scatta il pagamento diretto al Fisco
  • Un esempio pratico di applicazione della norma

L’obbligo di verifica telematica preventiva

Dal 15 giugno 2026, tutte le amministrazioni pubbliche e gli uffici giudiziari devono obbligatoriamente interrogare i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione prima di saldare qualsiasi compenso agli esercenti arti e professioni. Il controllo si applica anche ai compensi maturati per l’attività svolta in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 54, d.P.R. n. 917/1986). L’obbligo di accertamento sussiste indipendentemente dall’importo della fattura emessa dal professionista. La norma non prevede franchigie per le parcelle di modesto valore, imponendo alla Pubblica Amministrazione una verifica costante della posizione debitoria del prestatore d’opera.

Quando scatta il pagamento diretto al Fisco

Il nodo centrale della circolare ministeriale riguarda la distinzione tra l’obbligo di controllo e il blocco effettivo delle somme. Il pagamento sostitutivo in favore dell’Agente della riscossione opera soltanto se l’inadempienza del professionista raggiunge un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro. Tale debito deve risultare da una o più cartelle di pagamento regolarmente notificate in precedenza.

Gli uffici amministrativi bloccano l’erogazione del compenso e versano i soldi direttamente al Fisco nei limiti del debito accertato solo se il totale delle cartelle supera la soglia legale. La regola si articola attraverso passaggi definiti:

  • l’amministrazione esegue la verifica telematica preventiva su ogni parcella presentata;

  • il sistema individua cartelle esattoriali non pagate per un valore inferiore a cinquemila euro;

  • l’ufficio ignora il debito minore ed eroga l’intero importo del compenso direttamente al professionista;

  • la Pubblica Amministrazione trattiene le somme e le invia all’Agente della riscossione solo se il debito complessivo supera la soglia dei cinquemila euro.

Un esempio pratico di applicazione della norma

Un avvocato deposita una parcella di duemila euro per il patrocinio a spese dello Stato presso un tribunale. Prima di emettere il mandato di pagamento, la cancelleria esegue la verifica telematica obbligatoria presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Dall’interrogazione emerge che il professionista possiede una cartella esattoriale non pagata pari a tremila euro. Poiché il debito risulta inferiore alla soglia di cinquemila euro stabilita dalla legge, il ministero della Giustizia non può bloccare la somma. L’ufficio giudiziario liquida ed emette il bonifico integrale dei duemila euro direttamente in favore dell’avvocato. Se lo stesso professionista avesse accumulato cartelle per seimila euro, l’amministrazione avrebbe bloccato la parcella e girato le somme al Fisco.