Suicidio assistito, la Consulta: “Necessaria dipendenza da sostegno vitale”

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La Consulta torna sul tema del fine vita con una nuova sentenza. Nel suicidio medicalmente assistito rimane il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.

La Corte costituzionale ha respinto ancora una volta il tentativo di ampliare l’area della non punibilità dell’aiuto al suicidio, dichiarando non fondate le nuove questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.

La sentenza

La decisione è contenuta nella sentenza n. 152, depositata oggi, con la quale la Consulta conferma l’orientamento già espresso nelle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025. La vicenda nasce da un procedimento penale aperto nei confronti di tre persone accusate di concorso nel reato di aiuto al suicidio per aver accompagnato in una clinica svizzera una donna affetta da una forma avanzata di patologia neurodegenerativa, intenzionata a porre fine alla propria vita.

La Procura aveva chiesto l’archiviazione del procedimento, ma il gip ha ritenuto di non poter accogliere tale richiesta perché la donna non era sottoposta a trattamenti di sostegno vitale, requisito indicato dalla stessa Corte costituzionale nella storica sentenza n. 242 del 2019 sul caso Cappato-Dj Fabo per escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio. Da qui la decisione del giudice di rimettere nuovamente la questione alla Consulta, chiedendo di eliminare proprio quel requisito, ritenuto discriminatorio nei confronti di pazienti gravemente malati che, pur vivendo condizioni di sofferenza irreversibile e intollerabile, non dipendono da macchinari o altri trattamenti indispensabili per la sopravvivenza. La Corte costituzionale ha però respinto la richiesta. Nelle motivazioni ribadisce che la propria giurisprudenza non ha mai riconosciuto un diritto generale al suicidio assistito. Al contrario, la sentenza del 2019 aveva individuato una circoscritta eccezione alla punibilità dell’aiuto al suicidio, limitata ai pazienti che si trovano in una situazione ben definita e che, in base alla legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, possono già scegliere di interrompere le cure salvavita e lasciarsi morire.