Visita fiscale, licenziamento nullo se il verbale INPS è ambiguo

Illegittimo licenziare il lavoratore in malattia se il medico fiscale redige verbali poco chiari. Scatta la reintegrazione sul posto di lavoro.

La Corte di Cassazione interviene con decisione ferma a tutela dei lavoratori in malattia. Con un verdetto recente, i giudici stabiliscono l’illegittimità del licenziamento disciplinare basato su verbali INPS imprecisi. Se il medico di controllo annota espressioni ambigue in merito alla reperibilità al domicilio, il datore di lavoro perde il diritto di interrompere il contratto in tronco, a meno che non dimostri con prove schiaccianti l’effettiva assenza del dipendente.

Indice

  • I fatti e le contestazioni dell’azienda
  • L’ambiguità dei verbali INPS e l’onere della prova
  • Visite mediche e terapie: la regola dell’avviso
  • Un esempio pratico per il cittadino
  • La reintegrazione e la tutela del lavoratore

I fatti e le contestazioni dell’azienda

La vicenda processuale nasce dalla decisione di una società di licenziare un proprio dipendente per giusta causa. Il motivo addotto dall’azienda riguarda la presunta irreperibilità del lavoratore durante tre distinte visite mediche di controllo disposte dall’INPS. Nel primo e nel terzo accesso, il medico incaricato inserisce nel verbale la dicitura “sconosciuto/irreperibile”. L’azienda interpreta questa nota come una assenza ingiustificata e colpevole. Il lavoratore, al contrario, dichiara al giudice la sua presenza in casa per tutto il tempo, e attribuisce l’esito negativo a una oggettiva difficoltà del medico nell’individuare l’indirizzo esatto. Nel secondo accesso, invece, il referto medico indica la frase “non ha risposto nessuno”. In questo caso, il dipendente ammette la sua assenza temporanea, giustificata da una concomitante seduta di fisioterapia.

L’ambiguità dei verbali INPS e l’onere della prova

L’ordinanza della Sezione Lavoro (Cass. civ., Sez. Lav., 2 luglio 2026, n. 22621) fissa un principio di diritto basilare in materia di certificazioni pubbliche. Il certificato redatto dal medico convenzionato con l’INPS costituisce un atto pubblico a tutti gli effetti. Questo documento fa piena fede fino a querela di falso, ma la sua validità assoluta si ferma ai fatti che il pubblico ufficiale attesta in modo visivo e diretto. Se il professionista scrive che nessuno ha risposto al citofono, egli certifica solo il prolungato silenzio dell’apparecchio o della campanella. Non certifica, in modo automatico e incontestabile, l’assenza fisica del malato all’interno dell’abitazione. Per le prime due visite contestate, l’uso di termini ambigui da parte del medico impedisce al tribunale di accertare la reale assenza. L’onere della prova grava per intero sul datore di lavoro. In mancanza di prove certe sull’allontanamento volontario, la sanzione estrema del licenziamento decade inesorabilmente.

Visite mediche e terapie: la regola dell’avviso

Il secondo episodio contestato affronta il delicato tema degli spostamenti necessari per la salute personale. Il dipendente in malattia ha il dovere di rimanere presso il proprio domicilio durante le rigide fasce di reperibilità fissate dalla legge. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al caso specifico (il CCNL Chimici-Farmaceutici Industria) autorizza le uscite da casa per visite, accertamenti specialistici o urgenti prestazioni sanitarie. La norma contrattuale richiede al lavoratore un solo impegno: fornire una preventiva informazione all’azienda. Nella vicenda in esame, l’uomo esce per la fisioterapia, ma omette la comunicazione al datore. La Suprema Corte precisa con esattezza il perimetro della colpa. La mancanza dell’avviso rappresenta un illecito disciplinare a tutti gli effetti, ma la contrattazione collettiva punisce questa specifica omissione con una semplice sanzione conservativa, come un richiamo scritto o una decurtazione nello stipendio.

Un esempio pratico per il cittadino

Per tradurre questa complessa dinamica giudiziaria in un caso di vita quotidiana, immaginiamo un impiegato a riposo per una grave lombalgia. Il medico INPS suona il campanello difettoso del palazzo alle ore 10:30, non riceve alcuna risposta e annota “irreperibile”. Il giorno successivo, alle ore 11:00, l’impiegato esce di casa per una terapia antidolore urgente prenotata all’ultimo minuto. Nella fretta, dimentica di avvisare il capo del personale, e in quel preciso momento passa di nuovo il controllo fiscale. Il datore di lavoro non ha alcun diritto di intimare il licenziamento. Nel primo caso, l’azienda ha il gravoso compito di dimostrare la vera uscita del lavoratore, una missione impossibile con un verbale medico approssimativo. Nel secondo caso, l’omesso avviso per la terapia medica giustifica una sanzione di natura economica, ma mai la perdita del posto di lavoro.

La reintegrazione e la tutela del lavoratore

I magistrati di Piazza Cavour chiudono la controversia e dispongono pesanti conseguenze per l’azienda. Una volta accertata l’illegittimità del recesso, scatta la massima tutela per il dipendente. Il provvedimento della Corte richiama in modo esplicito la tutela reintegratoria prevista dall’articolo 18, comma 4, della Legge n. 300 del 1970 (il noto Statuto dei Lavoratori). Quando il contratto collettivo associa a una determinata infrazione solo sanzioni di tipo conservativo, il datore di lavoro subisce il divieto assoluto di applicare la misura espulsiva. Questo orientamento garantista trova un solido e recente fondamento anche nelle indicazioni fornite dalla Consulta (Corte Costituzionale, sentenza n. 128 del 2024). Sulla base di questi principi, i giudici condannano la società al pagamento delle spese processuali, all’immediata reintegrazione dell’uomo nel posto di lavoro e al versamento di una totale indennità risarcitoria per i danni economici subiti.