Accordi tra coniugi sulla futura crisi: sono validi?

La Cassazione sdogana i patti pre-crisi per regolare patrimonio e figli. Scopri i nuovi limiti e le regole per la validità delle intese tra marito e moglie.

Per lungo tempo, nel nostro Paese, l’idea di firmare un contratto per decidere cosa sarebbe accaduto in caso di fine del matrimonio è stata considerata un tabù giuridico. Si pensava che pianificare la rottura potesse in qualche modo incentivarla o mercificare i sentimenti. Tuttavia, la società evolve e con essa anche l’interpretazione delle norme. Con una svolta storica, la Corte di Cassazione ha riscritto le regole del gioco rispondendo a una domanda sempre più diffusa: gli accordi tra coniugi sulla futura crisi sono validi? La risposta oggi è affermativa, ma con paletti molto precisi. Questa novità apre le porte a una gestione delle dinamiche familiari più autonoma e meno dipendente dalle decisioni del giudice, avvicinando l’Italia al modello anglosassone dei marital agreements. Si tratta di una rivoluzione che tocca le tasche delle coppie ma anche la gestione dei figli, richiedendo però massima attenzione ai diritti che la legge considera intoccabili.

Indice

  • È possibile fare patti prima della separazione?
  • Perché prima questi accordi erano vietati?
  • Cosa si può decidere sugli aspetti personali e i figli?
  • Quali sono i limiti e cosa non si può pattuire?
  • Come bisogna scrivere questi accordi per essere validi?

È possibile fare patti prima della separazione?

Fino a poco tempo fa, firmare un’intesa durante il matrimonio per stabilire le conseguenze di un’eventuale rottura futura era considerato impossibile. Oggi, grazie all’ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. ord. 20415 del 21 luglio 2025), lo scenario è cambiato radicalmente. I giudici hanno stabilito che tali intese, pur essendo contratti atipici (cioè non regolati espressamente dalla legge), sono lecite espressioni dell’autonomia negoziale dei coniugi.

Il principio fondamentale è che la fine del matrimonio non è la “causa” del contratto, ma funge da semplice evento condizionale che ne attiva l’efficacia. In parole semplici: marito e moglie possono mettere nero su bianco come regolare i loro rapporti, sia patrimoniali che personali, nel momento in cui dovesse sopravvenire una crisi matrimoniale. Questi accordi sono validi perché realizzano interessi meritevoli di tutela.

Perché prima questi accordi erano vietati?

La recente decisione segna una netta inversione di marcia rispetto al passato. L’orientamento tradizionale (consolidatosi con Cass. sent. 1810/2000 e ribadito fino a Cass. sent. 2224/2017) considerava nulli i patti preventivi sulla crisi. Si riteneva che fossero contrari all’ordine pubblico della famiglia e che violassero la norma sull’indisponibilità dei diritti matrimoniali (art. 160 Codice civile).

L’idea di fondo era il timore che un accordo preventivo, magari economicamente molto vantaggioso per una delle parti, potesse influenzare o condizionare la libertà di scelta di un coniuge nel decidere se separarsi o divorziare. Oggi, invece, richiamando pronunce più recenti (Cass. sent. 23713/2012; Cass. sent. 5065/2021; Cass. sent. 11012/2021; Cass. sent. 18843/2024), l’accordo non è più visto come una “negoziazione dello status” di coniuge, ma come un contratto volto a regolare un assetto patrimoniale che si è già formato durante l’unione.

Cosa si può decidere sugli aspetti personali e i figli?

La novità più significativa riguarda l’ampiezza di questi accordi. La Cassazione ammette che le intese possano riguardare non solo i soldi e le proprietà, ma anche i profili personali.

Si riconosce l’ingresso nel nostro ordinamento di figure simili ai marital agreements anglosassoni. I coniugi possono accordarsi, ad esempio, su:

  • l’affidamento dei figli;

  • i tempi di frequentazione dei minori.

Tuttavia, c’è una condizione imprescindibile: le decisioni che riguardano i figli rimangono sempre sottoposte al controllo del giudice. Il tribunale dovrà verificare che quanto pattuito dai genitori sia conforme all’interesse dei minori, per evitare che la funzione solidaristica del matrimonio venga elusa.

Quali sono i limiti e cosa non si può pattuire?

Nonostante il via libera, l’autonomia dei coniugi non è illimitata. L’ordinanza (Cass. ord. 20415/2025) impone molta cautela e fissa dei confini precisi per proteggere il coniuge più debole.

Ecco cosa non si può fare:

  • non è possibile determinare in anticipo l’assegno divorzile;

  • gli accordi non possono pregiudicare la parità dei coniugi garantita dalla Costituzione (art. 29 Cost.);

  • le pattuizioni non possono incidere sui diritti indisponibili.

L’accordo deve avere sempre una causa lecita e un contenuto economico ben definito, collegato all’assetto patrimoniale complessivo della coppia e non semplicemente alla rottura del vincolo. Assistiamo quindi a una progressiva “privatizzazione” del diritto di famiglia, dove la volontà delle parti si sostituisce alla centralità del giudice, ma sempre sotto la vigilanza delle norme inderogabili.

Come bisogna scrivere questi accordi per essere validi?

Per avvocati e notai, questa decisione rappresenta un cambio di paradigma: cade la presunzione che gli accordi preventivi siano illeciti. Tuttavia, la forma è sostanza.

Perché l’accordo sia valido e opponibile (cioè efficace anche verso terzi), è necessario un livello di garanzia idoneo a prevenire abusi.

Sarà compito degli studiosi e delle future sentenze chiarire se queste intese, inquadrabili come “convenzioni matrimoniali atipiche”, debbano essere formalizzate obbligatoriamente per atto pubblico e se possano beneficiare del regime di pubblicità previsto per le convenzioni matrimoniali (art. 162 Codice civile). Quel che è certo è che l’autonomia privata è entrata stabilmente nel territorio della regolazione della crisi.