Sezioni Unite della Cassazione: anche con l’avvocato indagato servono avviso all’Ordine e garanzie piene. Non è immunità: si difendono i segreti dei clienti.
Il timore, espresso anche in una parte della giurisprudenza, è che la decisione trasformi la toga in uno scudo. Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno stabilito che le garanzie previste dal Codice di procedura penale per ispezioni, perquisizioni e sequestri negli studi legali valgono anche quando l’avvocato è lui stesso indagato. Letta in fretta, sembra una concessione alla categoria. Letta con attenzione, è quasi il contrario. Nello studio di un avvocato sotto inchiesta non ci sono soltanto le sue carte: ci sono i fascicoli di decine, a volte centinaia, di persone che con l’indagine non hanno nulla a che fare. Sono loro, i clienti, i veri destinatari della tutela. E la sentenza lo dice in modo esplicito, agganciando le garanzie all’articolo 24 della Costituzione e al segreto professionale, non alla dignità della professione forense. Resta un punto che le prime letture hanno lasciato in ombra: la formula usata per individuare chi ha diritto alle garanzie potrebbe escludere proprio una parte degli avvocati.
Indice
- Che cosa hanno deciso le Sezioni unite?
- Quali erano i due orientamenti in contrasto?
- Perché l’accusa di immunità non regge?
- Qual è il fondamento costituzionale della decisione?
- Chi ha diritto a queste tutele?
- Che cosa cambia per i procedimenti già in corso?
- Il Consiglio dell’ordine non rischia di diventare una fuga di notizie?
- Perché la decisione riguarda anche chi non è avvocato?
Che cosa hanno deciso le Sezioni unite?
Per ora la decisione si conosce solo attraverso l’informazione provvisoria, il breve comunicato con cui la Cassazione anticipa il principio di diritto prima del deposito delle motivazioni. Numero della sentenza e argomentazioni complete arriveranno più avanti.
Il principio, comunque, è chiaro. Le tutele previste per gli atti invasivi negli uffici dei difensori si applicano anche quando l’indagato è lo stesso difensore.
Le norme in gioco sono quelle dell’articolo 103 del Codice di procedura penale. Il terzo comma impone all’autorità giudiziaria, a pena di nullità, di avvisare il Consiglio dell’ordine forense del luogo prima di eseguire un’ispezione, una perquisizione o un sequestro nello studio di un difensore, così che il presidente o un consigliere delegato possa assistere alle operazioni. Lo stesso articolo prevede che a queste operazioni proceda personalmente il giudice oppure, durante le indagini preliminari, il pubblico ministero con decreto motivato di autorizzazione del giudice, e vieta il sequestro delle carte relative all’oggetto della difesa, salvo che siano corpo del reato.
Quali erano i due orientamenti in contrasto?
Il primo, quello che ha prevalso, era già stato fissato in due precedenti delle stesse Sezioni unite. Le garanzie, secondo questa lettura, sono legate alla funzione difensiva in senso ampio: conta la qualità professionale della persona sottoposta all’atto, non il fatto che abbia svolto attività di difesa in un certo procedimento penale.
Il secondo orientamento sosteneva invece che, se il sequestro avviene nello studio di un difensore nell’ambito di un procedimento per un reato attribuito allo stesso difensore, l’avviso al Consiglio dell’ordine non sia necessario. In quel caso, secondo questa tesi, non entra in gioco la tutela della funzione difensiva né dell'”oggetto della difesa”, perché l’autore del reato non è la persona assistita, ma chi esercita la professione legale. Il ragionamento si chiudeva con un argomento di principio: le garanzie non possono diventare una sorta di “principio immunitario per chiunque eserciti la professione legale”.
Perché l’accusa di immunità non regge?
Basta guardare che cosa prevedono davvero le garanzie. Non impediscono la perquisizione. Non vietano il sequestro dei documenti che provano il reato dell’avvocato: il corpo del reato resta sequestrabile. Non sospendono l’indagine.
Quello che impongono è una procedura: l’avviso all’Ordine, la presenza di un rappresentante della categoria, l’intervento diretto del magistrato, il divieto di portare via le carte che riguardano la difesa di altri. Sono regole su come si entra nello studio, non su se ci si entra.
Il caso concreto aiuta. La Guardia di Finanza deve cercare prove di una frode fiscale commessa da un avvocato civilista e penalista di una città di provincia. Nello studio ci sono gli archivi di trecento pratiche: separazioni, cause di lavoro, difese penali per spaccio, un procedimento per bancarotta in cui l’avvocato assiste un imprenditore che non c’entra nulla con la frode. Senza le garanzie, gli agenti potrebbero aprire tutti quei fascicoli alla ricerca di documenti utili. Con le garanzie, il consigliere dell’Ordine presente alle operazioni può segnalare quali carte appartengono ad altri assistiti, e il magistrato risponde personalmente di ciò che viene acquisito.
Il vero rischio, in altre parole, non è l’impunità dell’avvocato. È che un’indagine su di lui diventi l’occasione per leggere i segreti di tutti i suoi clienti.
Qual è il fondamento costituzionale della decisione?
Le Sezioni unite collocano le garanzie a presidio del libero svolgimento dell’attività difensiva e del segreto professionale, più che della dignità professionale degli avvocati. Il riferimento è l’articolo 24 della Costituzione, che dichiara la difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
L’obiettivo indicato dalla Corte è prevenire il pericolo di intrusioni abusive nella sfera difensiva, perché l’attività di ricerca negli studi professionali comporta la possibilità di esaminare carte e fascicoli utili all’esercizio autonomo della difesa.
La scelta del fondamento ha una conseguenza pratica. Se le garanzie servissero a proteggere l’avvocato, avrebbe senso toglierle quando è l’avvocato a essere sospettato. Siccome servono a proteggere il diritto di difesa dei terzi, quel diritto non si affievolisce perché il loro legale è finito sotto indagine. Il cliente di un avvocato indagato ha lo stesso diritto al segreto del cliente di un avvocato irreprensibile.
Chi ha diritto a queste tutele?
Qui la formula dell’informazione provvisoria merita una lettura attenta. Le tutele scattano quando gli atti invasivi sono eseguiti nell’ufficio di un professionista iscritto all’Albo degli avvocati che ha assunto l’incarico di difensore, anche al di fuori del procedimento in cui la perquisizione o il sequestro vengono eseguiti.
Due requisiti, quindi: l’iscrizione all’Albo e l’assunzione di un incarico difensivo. Il secondo solleva una domanda che le prime cronache non si sono poste. Che cosa succede allo studio di un avvocato che fa solo consulenza societaria, contrattualistica o diritto tributario stragiudiziale, e che nella sua carriera non ha mai assunto un incarico di difensore?
Se “difensore” va inteso in senso strettamente processuale penale, quello studio resterebbe fuori dalle garanzie. Eppure custodisce documenti coperti dal segreto professionale tanto quanto quelli di un penalista: bilanci riservati, piani di ristrutturazione, pareri su operazioni societarie. Se invece la parola va intesa in senso lato, come qualsiasi incarico di assistenza legale, anche civile, allora la platea si allarga a quasi tutti gli avvocati.
La risposta dipenderà dalle motivazioni. Il riferimento alla “funzione difensiva in senso ampio” fa pensare alla lettura più estesa, ma per ora è un’ipotesi e non un dato.
Che cosa cambia per i procedimenti già in corso?
L’avviso al Consiglio dell’ordine è previsto a pena di nullità, e il Codice rende inutilizzabili i risultati degli atti compiuti in violazione dell’articolo 103.
Finora, nelle indagini a carico di avvocati, una parte degli uffici giudiziari si era regolata sull’orientamento opposto, quello che escludeva l’obbligo di avviso. Chi è stato perquisito senza che l’Ordine venisse avvisato, in un procedimento ancora aperto, ha ora un argomento forte per contestare la validità degli atti e l’utilizzabilità delle prove raccolte.
Non tutte le eccezioni andranno a buon fine: dipenderà dalla fase del processo, da eventuali decadenze, dal tipo di prova e da come le motivazioni tratteranno il regime della nullità. Ma i difensori degli avvocati indagati per reati come riciclaggio, falso, frodi fiscali o appropriazione indebita di somme dei clienti andranno a riguardare i verbali di perquisizione.
Il Consiglio dell’ordine non rischia di diventare una fuga di notizie?
È l’obiezione pratica che le procure muovono da anni, e non va liquidata. Avvisare l’Ordine significa coinvolgere un organismo composto da colleghi dell’indagato, spesso nella stessa città, a volte in rapporti professionali o personali con lui.
La norma però prevede l’avviso nel momento in cui l’autorità si accinge a eseguire l’atto, non con giorni di anticipo. Il margine per avvertire l’interessato è stretto, e un consigliere che lo facesse commetterebbe a sua volta un reato. Il rischio esiste, ma è lo stesso rischio che il legislatore ha già messo in conto per tutte le perquisizioni negli studi legali, anche quando l’indagato è un cliente e l’avvocato potrebbe avere interesse a proteggerlo.
Perché la decisione riguarda anche chi non è avvocato?
Chiunque abbia affidato a un legale una causa di separazione, una controversia di lavoro, la difesa in un processo penale o anche solo la redazione di un testamento ha lasciato nel suo studio informazioni che non vorrebbe vedere lette da estranei.
Se il suo avvocato finisce sotto inchiesta per fatti che non lo riguardano, quelle informazioni restano protette dalle stesse regole di prima. È questo il contenuto concreto della decisione. L’avvocato indagato non ottiene nulla che gli impedisca di essere perquisito, processato e condannato. I suoi clienti ottengono la garanzia che la loro difesa non diventi un effetto collaterale dell’indagine su qualcun altro.