Bonifico ricevuto per errore: quando scatta il reato e cosa fare?

Trattenere un bonifico erroneo non è più reato penale dal 2016. Ma se il denaro viene usato consapevolmente, la situazione cambia. Ecco le regole e il ruolo della diffida.

Arriva un bonifico sul vostro conto. Non lo aspettavate, non capite da dove viene, non siete il destinatario previsto. Magari qualcuno ha sbagliato a digitare l’IBAN, o ha confuso il vostro nome con quello di un creditore. I soldi sono lì, disponibili. La domanda che molti si pongono in questi casi è diretta: se non li restituite, rischiate il carcere?

La risposta che quasi tutti si aspettano — e che fino a pochi anni fa sarebbe stata corretta — è che trattenere consapevolmente somme ricevute per errore integra il reato di appropriazione indebita. Oggi non è più così. Il quadro giuridico è cambiato in modo significativo, e capire quando e come scatta una responsabilità per un bonifico ricevuto per errore richiede di distinguere tra piano penale e piano civile, tra mero accredito e utilizzo consapevole, tra assenza di diffida e silenzio dopo una richiesta esplicita di restituzione.

Indice

  • Il cambio di paradigma del 2016: dalla pena al rimborso
  • Perché il bonifico erroneo non è appropriazione indebita
  • Quando e come si perfeziona la condotta rilevante
  • La diffida: non è obbligatoria, ma è utile
  • Come deve essere fatta la diffida
  • Cosa fare se si riceve un bonifico per errore
  • In sintesi: il quadro attuale

Il cambio di paradigma del 2016: dalla pena al rimborso

Il punto di partenza è una riforma legislativa che in pochi hanno notato ma che ha cambiato radicalmente le conseguenze di questa situazione. Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 ha depenalizzato una serie di condotte che fino ad allora erano reati penali. Tra queste, all’art. 4, comma 1, lettera f), figura la condotta di chi “si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito”: prima era disciplinata dall’art. 647, comma 1, n. 3 cod. pen. come reato; oggi è diventata un illecito civile sanzionato con una sanzione pecuniaria.

La Cassazione ha confermato e consolidato questa evoluzione con una serie di pronunce ravvicinate: Cass. Sez. 2 n. 45891/2021, poi n. 26024/2025, n. 4234/2026, n. 4700/2026, n. 9843/2026. Il messaggio è uniforme: chi riceve un bonifico per errore e non lo restituisce non commette più un reato penale, ma un illecito civile che obbliga alla restituzione e può comportare una sanzione pecuniaria aggiuntiva.

Questo non significa che si possa trattenere il denaro impunemente. Significa che la strada per recuperarlo passa dal tribunale civile, non da quello penale, e che chi non restituisce non rischia il carcere ma rischia di dover pagare la somma ricevuta più gli interessi più la sanzione.

Perché il bonifico erroneo non è appropriazione indebita

Per capire la logica dietro questa distinzione, occorre capire cosa distingue l’appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen. dalla situazione del bonifico erroneo.

L’appropriazione indebita richiede che il denaro sia stato consegnato con un vincolo di destinazione: deve essere stato affidato per uno scopo specifico, nell’interesse del proprietario, e l’agente lo usa per fini diversi. L’amministratore che gestisce fondi altrui e li spende per sé, il mandatario che incassa somme per conto del mandante e non le versa: questi sono i casi tipici dell’art. 646 cod. pen.

Nel bonifico erroneo questo vincolo non esiste. Il denaro non è stato consegnato per uno scopo: è arrivato per un errore. Chi lo riceve non ha ricevuto alcun incarico, non ha assunto alcun obbligo di gestione, non è tenuto ad alcun impiego specifico della somma. Acquisisce la disponibilità del denaro senza che su di essa gravino istruzioni d’uso.

La Cassazione, nella sentenza n. 9843/2026, ha schematizzato tre situazioni distinte. Nella prima, il denaro viene trasferito con un preciso vincolo di destinazione e chi lo riceve lo distoglie da quell’impiego: è appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen. Nella seconda, il denaro viene trasferito senza vincolo di destinazione e non viene restituito: è un fatto atipico penalmente, con solo obbligo civilistico di restituzione. Nella terza, il denaro arriva per errore: è la fattispecie depenalizzata dell’ex art. 647, comma 1, n. 3 cod. pen., oggi illecito civile. Il bonifico erroneo rientra nella terza ipotesi.

Quando e come si perfeziona la condotta rilevante

Anche se la condotta è depenalizzata, il meccanismo che la rende rilevante — e che determina quando scattano le conseguenze civili — segue una logica precisa mutuata dalla struttura originaria del reato.

L’appropriazione indebita è tradizionalmente qualificata come reato istantaneo che si consuma con il primo atto di dominio sulla cosa, espressivo della volontà di non restituirla. In gergo tecnico si chiama interversio possessionis: il momento in cui chi detiene la cosa manifesta la volontà di trattarla come propria.

Il solo accredito sul conto non integra questa condotta. I soldi sono arrivati, ma chi li ha ricevuti non ha ancora fatto nulla. La condotta rilevante si perfeziona quando emerge la volontà consapevole di tenere per sé una somma che si sa non essere dovuta. Questo può avvenire in modi diversi:

  • con un atto dispositivo esplicito: prelievo allo sportello, bonifico verso un altro conto, pagamento di debiti personali con quelle somme, utilizzo per acquisti;
  • con una ritenzione consapevole: rifiuto espresso di restituire dopo una richiesta, silenzio significativo che manifesta la volontà di non adempiere.

In entrambi i casi, l’elemento psicologico è determinante: occorre che il soggetto sapesse che le somme non gli spettavano. Chi non si accorge dell’errore, o chi ha ragionevoli motivi per credere che il denaro fosse dovuto, non manifesta quella volontà appropriativa che è il cuore della condotta.

La diffida: non è obbligatoria, ma è utile

Molti si chiedono se sia necessario inviare una diffida formale prima che scattino le conseguenze. La risposta è no: la diffida non è un elemento costitutivo della condotta, né una condizione di procedibilità. La condotta può realizzarsi anche senza che chi ha sbagliato il bonifico abbia mai mandato una comunicazione scritta.

Ma la diffida ha un ruolo pratico molto importante. Serve a cristallizzare il momento in cui il destinatario diventa certamente consapevole dell’errore e del dovere di restituzione. Se prima della diffida c’era spazio per sostenere di non aver capito che il denaro non era dovuto, dopo la diffida questo spazio si chiude. Chi riceve una richiesta esplicita di restituzione, in cui si descrive l’errore e si chiede il riaccredito della somma, non può più invocare buona fede.

Il rifiuto di restituire dopo la diffida, o anche il semplice silenzio prolungato, diventa la prova più netta della volontà di trattenere le somme. È l’elemento probatorio che in un eventuale giudizio civile dimostra l’illecito e giustifica la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria oltre che alla restituzione.

Come deve essere fatta la diffida

Non è richiesta nessuna forma particolare. La diffida può essere orale, scritta, inviata a mano, per email, per raccomandata, per PEC. Non servono formule solenni, non serve un avvocato, non serve un atto notarile.

Detto questo, per ragioni strettamente pratiche la forma scritta con prova di ricezione è quella che offre le maggiori garanzie. Una diffida orale di cui non si può dimostrare né il contenuto né la ricezione è come non averla mai inviata, dal punto di vista probatorio.

Il contenuto minimo che rende la diffida efficace comprende: l’indicazione di chi la invia e a chi è diretta, la descrizione dell’errore con data, importo e riferimenti del bonifico, l’affermazione chiara che le somme non erano dovute al destinatario, la richiesta esplicita di restituzione con le coordinate per il riaccredito, e preferibilmente un termine ragionevole entro cui adempiere.

Il termine non è obbligatorio, ma è utile per due ragioni. Primo, scandisce chiaramente il momento dal quale il mancato adempimento diventa inadempimento consapevole. Secondo, fissa un riferimento temporale per l’eventuale azione giudiziaria.

Per quanto riguarda la prova della ricezione, gli strumenti più affidabili sono la raccomandata con avviso di ricevimento, la PEC se il destinatario ne è dotato, la consegna a mano con firma per ricevuta. Anche una email con conferma di lettura può essere sufficiente, a seconda del contesto, ma è meno sicura.

Cosa fare se si riceve un bonifico per errore

Se vi trovate nella posizione di chi ha ricevuto somme non dovute, il comportamento più prudente è non utilizzarle e contattare la propria banca per segnalare la situazione. La banca può attivare la procedura di recall del bonifico, che consiste in una richiesta formale alla banca del mittente di riaccreditare la somma. Non è garantita — il destinatario può opporsi — ma in molti casi risolve la questione rapidamente.

Se non intendete restituire spontaneamente e ritenete di avere diritto alle somme, è consigliabile consultare un avvocato prima di utilizzare il denaro, perché l’utilizzo consapevole di somme non dovute è esattamente la condotta che integra l’illecito civile e può esporre a sanzione pecuniaria oltre che all’obbligo di restituzione con interessi.

Se invece siete nella posizione di chi ha sbagliato il bonifico e vuole riavere i propri soldi, la strada è: inviare una diffida scritta con prova di ricezione, attendere il termine fissato, e in caso di mancata restituzione agire in giudizio con l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. Per importi contenuti il giudice di pace è competente e la procedura è relativamente accessibile.

In sintesi: il quadro attuale

Ricevere un bonifico per errore non è un reato e non lo espone a nessuna responsabilità penale. L’obbligo è esclusivamente civile: restituire la somma, con gli interessi dal giorno in cui avete avuto conoscenza dell’errore.

La condotta diventa civilmente illecita — con possibile sanzione pecuniaria aggiuntiva — quando utilizzate consapevolmente le somme sapendo che non vi spettano, o quando rifiutate di restituirle dopo una richiesta esplicita.

La diffida non è obbligatoria per far scattare quell’obbligo, ma è il mezzo più efficace per documentare il momento in cui la vostra consapevolezza dell’errore diventa certa e il vostro eventuale rifiuto diventa inequivocabile. Fatela per iscritto, con prova di ricezione, e fissate un termine ragionevole per adempiere.