Introduzione
Tra i bonus edilizi che è possibile richiedere ce n’è anche uno che riguarda i box auto. L’agevolazione è disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e inserita nella più ampia cornice del bonus ristrutturazioni. La misura consente di recuperare una parte delle spese sostenute per la costruzione o l’acquisto di garage, autorimesse e posti auto, tramite una detrazione dall’Irpef lorda da ripartire obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo.
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Quello che devi sapere
Come funziona il bonus box auto 2026
Il bonus box auto 2026 consiste in una detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio o per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali. Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, in particolare, l’agevolazione è riconosciuta: per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa; oppure per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice.
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Cosa si intende per realizzazione autorimesse o posti auto
Per “realizzazione” di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli interventi di “nuova costruzione”. Bisogna fare attenzione a questo dettaglio che specifica che la detrazione non spetta quindi se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile a uso abitativo con cambio di destinazione d’uso. Nel caso di acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, la detrazione spetta solo per le spese imputabili alla loro realizzazione, che devono essere comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
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Le condizioni per l’acquisto del box
La detrazione per l’acquisto del box è subordinata alle seguenti condizioni:
- deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione
- deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione
- è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili).
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Acquisto di casa e box o assegnazione
Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato. Per le assegnazioni di box e alloggio da parte di cooperative edilizie di abitazione, la detrazione spetta anche per gli acconti pagati con bonifico dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda la sussistenza del vincolo pertinenziale, non importa se gli immobili non sono stati ancora realizzati, purché la destinazione funzionale del box, al servizio dell’abitazione da realizzare, risulti dal contratto preliminare di assegnazione.
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I documenti e gli adempimenti
Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:
- atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità con l’abitazione
- dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione imputabili al box/posto auto
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box).
La detrazione al convivente
Fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione spetta anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. La stessa cosa vale anche per il convivente di fatto. Nel caso siano stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:
- il contratto preliminare di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione
- dal contratto preliminare risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.
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A quanto ammonta la detrazione
La detrazione sulle spese sostenute per la realizzazione o l’acquisto di box e posti auto di nuova costruzione spetta nella misura del 36% per spese dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2026 e nella misura del 30% a partire dal 1° gennaio 2027 e sino al 31 dicembre 2027. Per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta nella misura del 50% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2026 e nella misura del 36% a partire dal 1° gennaio 2027 e sino al 31 dicembre 2027. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo e si applica su un importo pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazione dell’unità immobiliare, su un ammontare massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. L’importo massimo della detrazione è quindi di 48.000 euro. Dal 2028 il massimale di spesa agevolabile scenderà a 48.000 euro.
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