Con quale maggioranza l’assemblea può validamente approvare l’installazione di un ascensore nell’edificio condominiale?
L’installazione di un ascensore in condominio costituisce un’innovazione per la quale è necessario il consenso dell’assemblea. Cosa succede se la maggioranza dei condòmini è contraria nonostante nell’edificio ci siano persone che non possono raggiungere il proprio appartamento percorrendo le scale? Il disabile ha sempre diritto all’ascensore?
Praticamente, si tratta di comprendere se la persona portatrice di handicap possa far prevalere la sua pretesa di abbattimento delle barriere architettoniche sulla volontà degli altri condòmini di fare a meno dell’impianto e, in caso positivo, se i costi gravino sull’intero edificio o solamente sul proprietario che ha voluto l’installazione. Il disabile ha sempre diritto all’ascensore in condominio? Approfondiamo l’argomento.
Indice
- Ascensore in condominio: quale maggioranza serve?
- Il disabile ha sempre diritto all’ascensore in condominio?
- Approfondimenti
Ascensore in condominio: quale maggioranza serve?
Per installare un ascensore in condominio occorre una deliberazione approvata dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio (art. 1120, primo comma, c.c.).
Se però l’ascensore è installato per eliminare le barriere architettoniche, cioè per rendere l’edificio accessibile e fruibile anche a chi ha problemi di mobilità, è valida la deliberazione approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1120, secondo comma, c.c.).
Perché possa applicarsi la maggioranza ridotta occorre però provare che l’installazione dell’ascensore sia effettivamente servita per facilitare l’accesso al condominio alle persone con capacità motorie ridotte a causa dell’età o di specifiche patologie; in mancanza, la deliberazione può essere impugnata per mancato rispetto del quorum.
Il codice civile (art. 1120, ultimo comma) specifica tuttavia che sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
La legge (art. 2, l. 9 gennaio 1989, n. 13) stabilisce però che, quando le innovazioni sono destinate all’abbattimento delle barriere architettoniche, si tiene conto solamente del divieto di pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato; ciò significa che potrebbe essere installato un ascensore che leda il decoro architettonico dell’edificio (Cass., 27 maggio 2026, n. 16428).
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni dirette a eliminare le barriere architettoniche, i portatori di handicap (ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà) possono installare, a proprie spese, servoscala e strutture mobili facilmente rimovibili (art. 2, l. 9 gennaio 1989, n. 13).
Dunque, il disabile ai sensi della legge 104 ha il diritto di chiedere all’assemblea l’approvazione di una deliberazione che autorizzi l’installazione di un ascensore; qualora i condòmini dovessero essere contrari, il portatore di handicap può provvedere da sé a installare – a proprie spese – un servoscala (o montascale) o un’altra struttura mobile (pedana, ecc.) che gli consenta di raggiungere il proprio appartamento senza percorrere le scale.
Per l’ordinamento giuridico, quindi, non sussiste un diritto del disabile all’ascensore ma, piuttosto, un diritto all’installazione personale di un dispositivo che consenta di spostarsi senza utilizzare le scale.
Questa struttura deve comunque consentire ai condòmini di potersi servire delle parti comuni, per cui sarebbe illegittimo il servoscala che occupa l’intera rampa impedendo la salita e/o la discesa agli altri proprietari.
La legge specifica altresì che l’opera fatta installare dal disabile a sue spese può essere utilizzata anche dagli altri condòmini, purché partecipino alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
La legge (art. 3, l. 9 gennaio 1989, n. 13) stabilisce altresì che le opere dirette a eliminare le barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più edifici; è tuttavia fatto salvo l’obbligo di rispetto della distanza di tre metri (artt. 873 e 907 c.c.) nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
È invece inderogabile il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, così come il rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.
Approfondimenti
Per ulteriori approfondimenti si leggano i seguenti articoli:
- Ascensore per disabili in condominio
- Ascensore in condominio: quale maggioranza serve?