Consenso informato, il modulo non basta. Ma neppure il silenzio paga

Rimini: il consenso informato è un diritto autonomo e la firma sul modulo non salva il medico. Ma il danno va provato, non è automatico.

Una cartellina appoggiata sulle ginocchia, una penna legata con lo spago, quattro pagine fitte in corpo nove. Chi è passato per un reparto di chirurgia conosce la scena: un infermiere gentile e di fretta, «firmi qui, qui e qui», e la barella che aspetta. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 481 del 4 settembre 2026, ha detto quello che molti pazienti sospettavano: quella firma, da sola, non prova niente. Il consenso informato è espressione del diritto all’autodeterminazione, un diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, e la sua violazione può essere risarcita anche quando l’intervento è riuscito. Titoli e sommari si sono fermati qui. Nella sentenza però c’è una seconda metà, meno raccontata e secondo me più interessante: quel danno da lesione dell’autodeterminazione non esiste in re ipsa. Il paziente che non è stato informato non vince per il solo fatto di non essere stato informato. Deve dimostrare che cosa gli è costato. La responsabilità sanitaria esce da questa sentenza con una bilancia a due piatti, e vale la pena guardarli entrambi.

Indice

  • Che cosa ha stabilito il Tribunale di Rimini con la sentenza n. 481/2026?
  • Perché la firma sul modulo non protegge il medico?
  • Che cosa ha cambiato la legge 219 del 2017?
  • Un intervento riuscito può essere comunque illecito?
  • Quando l’omessa informazione dà diritto al risarcimento per il danno alla salute?
  • Perché il diritto all’autodeterminazione non si risarcisce in automatico?
  • Quali prove può portare il paziente per dimostrare il danno?
  • Si possono sommare il danno alla salute e quello all’autodeterminazione?
  • Che cosa cambia per medici e strutture sanitarie?

Che cosa ha stabilito il Tribunale di Rimini con la sentenza n. 481/2026?

Il caso nasce da una causa di malpractice medica. Dei fatti concreti, del paziente, dell’intervento, di come sia finita la vicenda nel dettaglio, i resoconti pubblicati finora dicono poco o niente: riportano i principi di diritto. Mi attengo a quelli, e non riempio i vuoti con storie inventate.

Il principio di partenza è che il consenso informato è espressione del diritto del paziente di decidere di sé. Il Tribunale lo aggancia a tre articoli della Costituzione: l’articolo 2, che tutela i diritti inviolabili della persona, l’articolo 13, che protegge la libertà personale, e l’articolo 32, che tutela la salute e dice che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per legge.

Dentro questo quadro, il consenso è una condizione di liceità del trattamento sanitario. Senza consenso, l’atto medico è illecito.

Da qui la sentenza ricava una distinzione che ha conseguenze molto pratiche. La violazione dell’obbligo informativo può ledere il diritto alla salute, il diritto all’autodeterminazione, oppure entrambi. Sono interessi giuridici distinti, protetti ciascuno per conto proprio, e ciascuno con le sue regole di prova.

Due diritti, due danni, due strade in tribunale.

Perché la firma sul modulo non protegge il medico?

Torniamo alla cartellina. Il paziente firma un foglio prestampato con la scritta «Dichiaro di essere stato ampiamente informato sui rischi dell’intervento». Nessuno gli ha spiegato niente, oppure qualcuno gli ha detto due frasi sulla soglia della sala operatoria. Sulla carta, però, c’è tutto.

Per il Tribunale di Rimini quella carta vale poco. Un consenso libero e consapevole presuppone che il paziente sia stato compiutamente informato su una serie di punti precisi:

  1. la natura dell’intervento;
  2. le modalità di esecuzione;
  3. i rischi prevedibili;
  4. le possibili complicanze;
  5. le alternative terapeutiche;
  6. gli esiti conseguibili.

E l’onere della prova grava sul sanitario. È il medico, o la struttura, a dover dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di informare, con informazioni chiare, specifiche e personalizzate. La mera sottoscrizione di moduli generici o standardizzati non basta.

Per dire cosa significa “personalizzate”: un modulo sull’intervento di protesi d’anca uguale per il maratoneta di cinquant’anni e per la signora di novanta con il diabete non informa nessuno dei due. Informa l’avvocato della struttura, semmai, che conta di tirarlo fuori in causa.

Lo so, i medici hanno i minuti contati e i reparti sono sotto organico. Ma il problema dei moduli standard esiste proprio perché sono nati come scudo legale e non come strumento di dialogo. E uno scudo che il giudice non riconosce non ripara più nessuno.

Che cosa ha cambiato la legge 219 del 2017?

La legge n. 219 del 2017 ha scritto in un testo normativo un principio che, come ricorda la sentenza, era già immanente nel sistema. I giudici parlavano di consenso informato da decenni, ricavandolo dalla Costituzione e dal codice di deontologia. La legge lo ha messo nero su bianco.

E al modulo del consenso ha dato un ruolo preciso: una funzione di documentazione. Il foglio serve a documentare che il consenso c’è stato, e il consenso sta altrove, nella conversazione tra medico e paziente.

Per dire: il modulo è lo scontrino, non l’acquisto. Dimostra che qualcosa è successo, a patto che sia successo davvero.

[C’è un passaggio della stessa legge, all’articolo 1, comma 8, che ogni direttore sanitario dovrebbe appendere in corridoio: il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura. Lo dice la legge, non un manuale di bioetica.]

Il Tribunale aggiunge una precisazione più sottile. Alla base del consenso informato c’è l’alleanza terapeutica, il rapporto di fiducia a cui dovrebbe ispirarsi la relazione tra medico e paziente. Questo però non significa che il consenso vada trattato come un atto negoziale, cioè come la firma di un contratto che chiude una trattativa. Non c’è un accordo da raggiungere tra due parti con interessi opposti.

La natura del consenso si salda con la tutela costituzionale del diritto alla salute, e prima ancora con la tutela della persona e dei suoi valori identitari.

Qui la sentenza dice una cosa che mi sembra giusta e poco notata. Trattare il consenso come un contratto porta proprio al modulo in corpo nove: clausole, rischi elencati per coprirsi, firma in calce. Trattarlo come parte della persona porta altrove: alla domanda su che cosa conti per quel paziente, per il suo lavoro, per la sua fede, per il modo in cui vuole vivere gli anni che ha davanti.

Un intervento riuscito può essere comunque illecito?

Un chirurgo opera bene. L’operazione era indicata, l’esecuzione è impeccabile, il paziente guarisce. Ma nessuno gli aveva detto che esisteva un’alternativa meno invasiva, oppure che c’era un rischio preciso che per lui, per il suo mestiere, avrebbe cambiato tutto.

Per la sentenza di Rimini quell’intervento è illecito. Il consenso informato, di norma, è ciò che legittima il trattamento sanitario. Senza di esso l’intervento del medico è illecito anche quando sia nell’interesse del paziente e anche quando sia stato correttamente eseguito.

Le eccezioni sono due: il trattamento sanitario obbligatorio, previsto dalla legge, e lo stato di necessità, per dire il paziente incosciente dopo un incidente stradale che non può essere interpellato e deve essere operato subito.

A molti medici questa regola appare ingiusta, quasi un paradosso: ho fatto la cosa giusta, l’ho fatta bene, e sono in torto. È un’obiezione seria e va presa sul serio. La risposta della giurisprudenza è che il corpo del paziente non è un campo in cui il medico può seminare quello che ritiene meglio, per quanto competente. È il paziente a decidere che cosa entra.

La bravura tecnica risponde alla domanda «come». Il consenso risponde alla domanda «se».

Quando l’omessa informazione dà diritto al risarcimento per il danno alla salute?

Un paziente si sottopone a un intervento alla tiroide. L’operazione ha una complicanza nota: una lesione del nervo che controlla le corde vocali. Nessuno gliel’aveva detto. Lui è un insegnante, e da quel giorno parla con fatica.

Qui entrano in gioco entrambi i profili, ma la sentenza di Rimini li tiene ben separati.

Se il paziente chiede il risarcimento del danno alla salute collegato all’omessa informazione, deve dimostrare un passaggio preciso: che, se fosse stato adeguatamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato il trattamento oppure scelto un’altra terapia. Può farlo anche mediante presunzioni, cioè ricostruendo in modo logico, dagli elementi disponibili, quale sarebbe stata la sua scelta.

Il ragionamento è di buon senso. Se il paziente avrebbe accettato comunque l’intervento, anche conoscendo il rischio, allora la lesione alla salute non dipende dall’omessa informazione ma dall’intervento stesso. La complicanza sarebbe arrivata lo stesso.

Per il nostro insegnante, la prova per presunzioni può passare da elementi concreti: la voce era il suo strumento di lavoro, l’intervento non era urgente, esisteva un’alternativa farmacologica o una tecnica diversa. Non è una prova impossibile. Ma è una prova, e tocca a lui.

Perché il diritto all’autodeterminazione non si risarcisce in automatico?

Qui arriviamo alla parte della sentenza che i titoli hanno sacrificato.

Prima la metà che ha fatto notizia. La lesione del diritto all’autodeterminazione può essere una fonte autonoma di danno risarcibile anche se l’intervento è stato eseguito correttamente e perfino se era terapeuticamente necessario. La ragione, dice il Tribunale, è che l’omessa informazione priva il paziente della possibilità di esercitare consapevolmentetutte le scelte che riguardano la sua persona e le sue cure.

Fin qui il paziente sembra avere in mano tutte le carte.

Poi arriva l’altra metà. Questo danno non può ritenersi sussistente in re ipsa. L’espressione latina significa “nella cosa stessa”, e per dire cosa voglia dire: un danno in re ipsa è quello che si considera esistente per il solo fatto che la violazione è avvenuta, come se la violazione e il danno fossero la stessa cosa. Il Tribunale di Rimini lo esclude. Il paziente deve allegare e provare specifiche conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali o non patrimoniali, derivanti dalla compromissione della libertà di autodeterminazione.

Riassumo il paradosso come lo vedo io. Il diritto è autonomo, e viene proclamato con parole solenni. Ma se il paziente non riesce a mostrare che cosa gli ha tolto, in concreto, l’essere stato tenuto all’oscuro, il risarcimento non arriva.

Lo so, a qualcuno sembrerà un modo per svuotare il principio. Io credo che sia il contrario: è il modo per evitare che il consenso informato diventi un bancomat. Se ogni modulo scritto male valesse un risarcimento automatico, ogni cartella clinica diventerebbe una causa, e le strutture risponderebbero con moduli ancora più lunghi. Esattamente ciò che la sentenza vuole superare.

Il rischio, però, esiste anche dall’altra parte. Un diritto che si risarcisce solo con prove difficili da raccogliere rischia di restare scritto nelle sentenze e assente nelle corsie.

Quali prove può portare il paziente per dimostrare il danno?

La sentenza non chiude la porta. Le conseguenze pregiudizievoli possono essere provate per presunzioni, e il giudice le valuta alla luce di tre elementi: la gravità delle condizioni del paziente, la natura dell’intervento e le concrete circostanze del caso.

Tradotto in situazioni reali, qualche esempio di che cosa può pesare.

Una donna di quarant’anni si sottopone a un intervento ginecologico che, senza che nessuno glielo abbia spiegato bene, compromette la possibilità di avere figli. Anche se l’operazione era necessaria, il turbamento, il senso di espropriazione, l’impossibilità di prepararsi psicologicamente o di valutare altre strade sono conseguenze che un giudice può ricostruire dalla natura dell’intervento e dall’età della paziente.

Un uomo scopre dopo l’operazione di aver ricevuto una trasfusione che, per le sue convinzioni, avrebbe rifiutato. Qui i valori identitari di cui parla la sentenza diventano materia di prova.

Un paziente con una malattia grave e poco tempo davanti non viene informato che l’intervento comporterà mesi di convalescenza. Avrebbe potuto scegliere di passare quei mesi diversamente. La gravità delle sue condizioni rende più pesante la scelta che gli è stata sottratta.

In ciascuno di questi casi la violazione è la stessa: nessuno ha spiegato. Ma il danno cambia da persona a persona, e il giudice vuole vedere quella persona.

Si possono sommare il danno alla salute e quello all’autodeterminazione?

La risposta del Tribunale di Rimini parte da una premessa che ormai conosciamo: i due interessi sono distinti. Ne consegue che, una volta accertata l’omessa o inadeguata acquisizione del consenso informato e dimostrate le conseguenze dannose che ne sono derivate, al paziente spetta il risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione.

Questo risarcimento è autonomamente cumulabile con quello eventualmente riconosciuto per la lesione del diritto alla salute. E non si tratta di una duplicazione risarcitoria, cioè del pagamento due volte dello stesso danno.

Per dire la differenza: il danno alla salute ripaga la voce perduta dell’insegnante. Il danno all’autodeterminazione ripaga il fatto che nessuno gli abbia dato la possibilità di decidere se rischiarla. Sono due ferite diverse, anche se nascono dallo stesso foglio non letto.

Che cosa cambia per medici e strutture sanitarie?

Nei prossimi mesi qualche direzione sanitaria riscriverà i suoi moduli. È comprensibile, ed è la reazione sbagliata se si ferma lì.

Il Tribunale di Rimini non chiede un modulo migliore. Chiede che dietro il modulo ci sia una conversazione di cui resti traccia: che cosa è stato spiegato, a chi, con quali alternative, con quali rischi calibrati su quel paziente. La struttura che vuole difendersi in causa deve poter dimostrare questo, perché l’onere della prova è suo.

Il paziente, dall’altra parte, esce dalla sentenza con un diritto più forte e una responsabilità in più: raccontare al giudice che cosa ha perso, senza pretendere che basti dire di essere stato tenuto all’oscuro.

La cartellina con la penna legata allo spago resterà nei reparti ancora a lungo.

Ma la firma, da sola, non basterà più a chiudere il discorso. Dovrà arrivare alla fine di un discorso che è stato fatto.