Il denaro della sera del food delivery

Il Gip di Milano sui rider Glovo: al giudice penale la paga dignitosa, al giudice del lavoro e ai sindacati la forma del rapporto.

Piove, su Milano, e la pizza è ancora calda. Lui no. Sta fermo sotto una pensilina di corso Buenos Aires, con lo zaino cubico sulle spalle che sembra un pezzo di casa portato in giro, e guarda il telefono. Aspetta che il telefono gli dica dove andare. Il telefono è il suo capo, o forse no. Il telefono non alza la voce, non firma nulla, non ha una faccia. Manda una notifica. Lui parte.

Questo ragazzo, e le migliaia che gli somigliano, sono da anni dentro una domanda a cui nessuno riesce a rispondere per intero: che cosa sono, per la legge? Lavoratori autonomi, liberi di accendere e spegnere l’app quando vogliono? Dipendenti travestiti da imprenditori di se stessi? Qualcosa nel mezzo? E soprattutto, quanto valgono le loro ore sotto la pioggia?

Il 21 settembre il giudice per le indagini preliminari di Milano ha dato una risposta a metà. E la metà che ha lasciato fuori è, curiosamente, la parte più istruttiva della decisione.

La Procura chiedeva molto. Chiedeva che, dentro il procedimento per sfruttamento del lavoro, si imponesse a Glovo di assumere tutti i suoi rider come lavoratori subordinati. Un colpo solo, e un intero modello di impresa rovesciato. Il giudice ha detto di no. Non ha detto che lo sfruttamento non c’era, né che i rider stavano bene così. Ha detto un’altra cosa, più sottile: che il giudice penale ha una lampada, e quella lampada illumina una stanza precisa.

La stanza è questa. La legge 199 del 2016, quella nata contro il caporalato, permette al giudice di mettere un’azienda sotto controllo giudiziario invece di sequestrarla, così che l’impresa continui a lavorare mentre qualcuno ne corregge le storture. È una mano sulla spalla dell’imprenditore. Ma è pur sempre una mano dello Stato dentro la libertà d’impresa, che l’articolo 41 della Costituzione protegge, a patto che non si svolga in contrasto con la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Per questo, dice il Gip, quella mano deve stringere solo quanto serve a togliere lo sfruttamento. Non un grammo in più.

E che cosa serve, qui? Serve una paga. L’accusa era nata dalla distanza tra i compensi pagati davvero e quelli indicati dai contratti collettivi. Il nucleo del problema, per il giudice, sta nell’articolo 36 della Costituzione: il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Sufficiente. È una parola povera, quasi dimessa, e proprio per questo non si può aggirare. Non dice ricca, non dice generosa. Dice: abbastanza per vivere da uomo libero.

Questa parola ha una storia più lunga della Costituzione.

Nel Vangelo di Matteo c’è un padrone che esce all’alba a cercare operai per la sua vigna. Ne prende alcuni al mattino, altri a metà giornata, gli ultimi quando manca un’ora al tramonto. La sera li paga tutti allo stesso modo: un denaro. Quelli del mattino protestano, e a prima vista hanno ragione, perché hanno sudato di più. Ma un denaro, a quel tempo, era la paga di una giornata, quanto bastava a una famiglia per mangiare fino all’indomani. Il padrone della parabola non ragiona in cottimo. Ragiona sulla tavola a cui ciascun operaio tornerà la sera. Gli ultimi, quelli rimasti tutto il giorno in piazza perché nessuno li aveva presi, non hanno cenato meno degli altri.

Ecco, l’articolo 36 ha dentro qualcosa di quella vigna. Il rider pagato a consegna, che la sera di pioggia fa quattro corse invece di dieci perché l’algoritmo non lo chiama, torna comunque a una tavola. La legge italiana, come quel padrone, guarda anche la tavola.

Il Deuteronomio è ancora più brusco: al bracciante povero darai il salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e a quello aspira. E la lettera di Giacomo usa un verbo che fa venire i brividi: il salario non pagato agli operai che hanno mietuto i vostri campi grida. Grida. Il denaro trattenuto non sta zitto nei conti. Fa rumore davanti a Dio. Il diritto penale, quando punisce lo sfruttamento, prova a sentire quel grido anche con orecchie umane.

Poi c’è la seconda stanza, quella dove la lampada del giudice penale non entra.

Stabilire se un rider sia autonomo, etero-organizzato o subordinato, spiega il Gip, richiede di guardare ogni rapporto da vicino. Quante ore lavora davvero. Se qualcuno gli dà ordini, e come. Se l’algoritmo lo premia o lo punisce, se lo spinge verso certe fasce orarie o lo lascia libero. Il decreto legislativo 81 del 2015, all’articolo 2, già estende le tutele del lavoro subordinato a chi lavora in modo personale e continuativo con modalità organizzate dal committente, e nel 2020 la Cassazione, con la sentenza 1663 sui rider di Foodora, ha applicato proprio quella norma. Dal 2019 lo stesso decreto contiene un capo dedicato ai rider autonomi, con alcune garanzie minime. E una direttiva europea del 2024 sul lavoro tramite piattaforma introduce una presunzione di subordinazione quando ci sono certi indizi di controllo, da recepire entro la fine del 2026. Tutto questo si giudica caso per caso, davanti al giudice del lavoro. Trasformare in blocco migliaia di rapporti dentro un processo penale vorrebbe dire decidere prima e altrove quello che la legge affida a quella sede.

Sembra un cavillo. Non lo è. Il diritto penale è l’ultima risorsa di un ordinamento, la parte che toglie la libertà, che chiude le aziende, che manda le persone in un’aula con l’imputato seduto in fondo. Proprio perché è così pesante, deve sapere dove fermarsi. Un martello che serve a piantare chiodi, se lo usi anche per avvitare, rovina le viti e il legno. Il Gip ha tenuto separate due domande: il rider è sfruttato? E il rider è un dipendente? Alla prima il penale può rispondere, perché lì la libertà economica ha passato la soglia della dignità. Alla seconda no.

C’è poi un terzo attore, e il giudice gli dà una parte che non era scontata. La contrattazione collettiva. Nel provvedimento entra il fatto che nel settore del food delivery i modelli sono tanti e i sindacati non sono d’accordo tra loro. Alcuni vogliono una vasta area di lavoro subordinato. Altri, insieme alle piattaforme, discutono di un lavoro autonomo con più tutele: soldi, contributi, formazione, sicurezza. Se nemmeno chi rappresenta i lavoratori legge la realtà in un solo modo, ragiona il giudice, bisogna andarci piano prima di usare una misura penale per imporre una lettura unica. Attenzione: questo non vuol dire che siano i sindacati a stabilire che cosa sia lavoro autonomo e che cosa no. Quello lo stabiliscono la legge e il giudice. Vuol dire che la varietà delle soluzioni trovate al tavolo della trattativa pesa, quando qualcuno pretende di cancellarle con un provvedimento.

La dottrina sociale della Chiesa ha un nome per questa idea, e lo ha da quasi un secolo. Si chiama sussidiarietà. Pio XI, nella Quadragesimo anno del 1931, scriveva che è ingiusto rimettere a una società più grande quello che le comunità minori possono fare da sé. Lo Stato non deve fare tutto: deve aiutare i corpi intermedi a fare la loro parte, e intervenire dove quelli non bastano. La nostra Costituzione ha raccolto la stessa intuizione all’articolo 39, che riconosce la libertà sindacale, e all’articolo 118, che la nomina espressamente. Il sindacato, in questa visione, è un pezzo di società che si organizza per difendere se stessa. Guai a lasciarlo solo. Guai anche a scavalcarlo.

Giovanni Paolo II, nella Laborem exercens, aveva messo le cose in un ordine semplice: il lavoro è per l’uomo, non l’uomo per il lavoro. Oggi bisognerebbe aggiungere una riga. L’algoritmo è per l’uomo. Non il contrario. E non è un caso che Leone XIV, scegliendo il suo nome, abbia detto di pensare a Leone XIII e alla Rerum novarum, l’enciclica che nel 1891 parlava di giusto salario davanti alle fabbriche della prima rivoluzione industriale, perché un’altra rivoluzione ci sta cambiando sotto i piedi. Allora c’erano le ciminiere. Adesso c’è una notifica su uno schermo bagnato.

Quello che resta, alla fine, è un equilibrio più pulito di quello che c’era prima. Negli ultimi anni su questa materia sono intervenuti in tanti: procure, giudici del lavoro, legislatore, Europa, sindacati, piattaforme. Spesso uno sopra l’altro, e le tutele dei rider non sono cresciute in proporzione al rumore. La decisione di Milano rimette ciascuno al suo posto. Il penale garantisce la soglia: una paga dignitosa e la sicurezza. Sopra quella soglia, la forma del rapporto torna al giudice del singolo caso e al confronto tra legge e contratti.

Il ragazzo sotto la pensilina non leggerà mai questo provvedimento. Gli arriverà, se tutto va come deve, sotto forma di qualche euro in più a consegna, o di un’assicurazione che copre la caduta sul pavé bagnato. Poca cosa, forse. Ma il padrone della vigna non prometteva la ricchezza.

Prometteva un denaro, la sera. Quanto basta per tornare a casa.