Cos’è il caso fortuito nel risarcimento del trasportato e i casi in cui la compagnia del vettore può rifiutarsi di risarcire i danni.
Viaggiare come passeggeri su un’auto o una moto regala spesso un senso di relax, ma cosa succede se quel tragitto finisce con uno scontro? La legge italiana ha creato un percorso privilegiato per chi viene trasportato, stabilendo che la compagnia del veicolo su cui viaggiava deve pagare i danni in tempi brevi e senza discutere su chi sia il colpevole. Tuttavia, esiste una piccola clausola che può bloccare tutto. Molti si chiedono infatti, in caso di incidente stradale, quando l’assicurazione non paga il passeggero. Questa situazione si verifica in presenza del cosiddetto caso fortuito. Si tratta di un evento eccezionale e imprevedibile che rompe il legame tra la guida del conducente e il danno subito. Capire bene questo concetto è fondamentale, perché rappresenta l’unica vera via di fuga per le assicurazioni che vogliono evitare il risarcimento del danno, rendendo la vicenda un esempio di come la giurisprudenza cerchi un equilibrio tra la protezione del passeggero e la realtà dei fatti.
Indice
- Che cos’è il caso fortuito per le assicurazioni?
- La colpa dell’altro conducente ferma il risarcimento?
- Quali sono gli esempi pratici di esclusione del danno?
- Cosa succede se interviene l’assicurazione del responsabile?
Che cos’è il caso fortuito per le assicurazioni?
Il caso fortuito rappresenta un evento che sfugge completamente al controllo dell’uomo. I latini lo chiamavano forza maggiore, ovvero un elemento a cui non si può resistere. In ambito assicurativo, questa clausola (Art. 141, D.lgs 209/2005) permette alla compagnia del vettore di non pagare il risarcimento se dimostra che l’incidente è avvenuto per una causa esterna, imprevedibile e dotata di una propria autonomia. In pratica, deve trattarsi di qualcosa che rende inutile qualsiasi manovra di emergenza del guidatore.
Un esempio pratico può aiutare a capire: se un ramo cade improvvisamente sulla carreggiata a causa di una tromba d’aria proprio mentre passa l’auto, il conducente non ha colpe. L’evento è così rapido e violento che non consente alcuna reazione. In questa situazione, l’assicuratore del vettore potrebbe invocare il caso fortuito per evitare di versare l’indennizzo al passeggero, poiché l’incidente non dipende dalla circolazione dei veicoli in senso stretto ma da un fattore naturale (Giudice di Pace Milano, sent. 19 luglio 2018, n. 6680).
La colpa dell’altro conducente ferma il risarcimento?
Esiste un dibattito molto acceso su cosa rientri nel concetto di fortuito. Alcuni ritengono che anche la colpa esclusiva dell’altro guidatore (il cosiddetto terzo) sia un caso fortuito. Se questa tesi fosse sempre valida, l’assicurazione del passeggero cercherebbe sempre di scaricare la colpa sull’altro veicolo per non pagare. Tuttavia, la tendenza principale punta a proteggere il danneggiato. Il legislatore vuole infatti che il passeggero ottenga i soldi subito, senza dover dimostrare chi ha torto (Trib. Latina, sent. 29 dicembre 2008, n. 1836).
Per questo motivo, molte sentenze sostengono che il “fatto del terzo” non debba essere considerato un caso fortuito se riguarda l’altro conducente coinvolto nello scontro. Inserire la colpa altrui tra le scuse per non pagare renderebbe inutile la legge, che nasce proprio per evitare al passeggero di rimanere bloccato tra le liti delle compagnie (Giudice di Pace Lombardia – Milano, sent. 14 novembre 2013, n. 113975). Tuttavia, la Cassazione ha precisato che la presunzione di responsabilità dell’assicuratore può essere superata se si prova la totale assenza di colpa del proprio assicurato (Cass. sent. 13 febbraio 2019, n. 4147).
Quali sono gli esempi pratici di esclusione del danno?
Oltre agli eventi naturali, esistono diverse situazioni quotidiane che possono integrare la fattispecie del caso fortuito e bloccare l’azione del passeggero. Queste situazioni riguardano spesso fattori esterni che il conducente non può prevedere né gestire in alcun modo durante la marcia.
L’assicurazione può rifiutare il pagamento se il danno è causato da:
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una grave insidia stradale, come una buca profonda non segnalata che causa la perdita di controllo del mezzo (Giudice di Pace Palermo, sent. 11 febbraio 2011):
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l’improvviso attraversamento della strada da parte di un pedone o di un ciclista che non lascia tempo di frenare:
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il comportamento colposo dello stesso danneggiato, come il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco:
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la condotta anomala di un altro passeggero all’interno dell’abitacolo che distrae o ostacola fisicamente il guidatore.
In questi casi, la responsabilità del vettore viene meno perché il sinistro è determinato da fattori estranei alla sua sfera di dominio. Se il passeggero cade da un motorino perché il manto stradale è sconnesso e il conducente guidava con prudenza, il risarcimento non spetterà alla compagnia dell’assicurato ma, eventualmente, all’ente proprietario della strada.
Cosa succede se interviene l’assicurazione del responsabile?
La procedura di risarcimento prevista dalla legge (Art. 141, D.lgs 209/2005) permette un’altra via d’uscita per la compagnia che è stata chiamata in causa dal passeggero. Se nel processo interviene l’assicurazione di chi ha effettivamente causato l’incidente e dichiara la propria responsabilità, il giudice può liberare la compagnia del vettore dal peso del giudizio.
Questo accade per garantire che il pagamento finale provenga da chi ha realmente colpa, senza però rallentare la tutela per il passeggero. La legge stabilisce infatti che:
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il danneggiato deve rivolgersi inizialmente alla compagnia del mezzo su cui viaggiava:
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se l’altra assicurazione ammette la colpa del suo cliente, la domanda risarcitoria si sposta su quest’ultima:
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l’originaria compagnia convenuta viene estromessa dal processo per legge (Cass. sent. 13 febbraio 2019, n. 4147).
Questo meccanismo assicura che il sistema resti coerente e che il passeggero non debba subire le conseguenze di una gestione burocratica lenta, mantenendo però la possibilità per le aziende di regolare i conti in base alle effettive responsabilità emerse durante la causa.