La grazia è un atto di clemenza individuale concesso dal Capo dello Stato che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un'altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell'ergastolo o la multa al posto della reclusione). In base al comma 11 dell'articolo 87 della Costituzione, il presidente della Repubblica "può concedere la grazia e commutare le pene", e il numero 89 prevede però che "nessun" suo atto "è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità". Ciò significa che il decreto con cui il capo dello Stato concede la grazia deve essere controfirmato dal ministro della Giustizia.
L'iter di concessione è disciplinato dall'articolo 681 del codice di procedura penale. La domanda di grazia è diretta al presidente della Repubblica e va presentata al Guardasigilli. Può essere sottoscritta dal condannato, da un prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o curatore, o da un avvocato. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere però direttamente presentata anche al magistrato di sorveglianza. Il presidente del Consiglio di disciplina dell'istituto penitenziario può proporre, a titolo di ricompensa, la grazia a favore del detenuto che si è distinto per comportamenti particolarmente meritevoli.
Sulla domanda o sulla proposta di grazia esprime il proprio parere il Procuratore generale presso la Corte di Appello e, se il condannato è detenuto - anche ai domiciliari - o affidato in prova ai servizi sociali, il magistrato di sorveglianza: acquisiscono ogni utile informazione relativa, tra l'altro, alla posizione giuridica del condannato, all'intervenuto perdono delle persone danneggiate dal reato, ai dati conoscitivi forniti dalle Forze di Polizia, alle valutazioni dei responsabili degli Istituti penitenziari. Acquisiti i pareri, il ministro della Giustizia trasmette la domanda o la proposta di grazia, corredata dagli atti dell'istruttoria, al capo dello Stato, accompagnandola con il proprio "avviso", favorevole o contrario alla concessione del beneficio. Come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 200 del 2006, al presidente della Repubblica compete la decisione finale. Secondo l'articolo 681 del codice di procedura penale, la grazia può essere concessa anche in assenza di apposita domanda, ma come affermato dalla stessa sentenza della Consulta in ogni caso l'iniziativa potrà essere assunta direttamente dal capo dello Stato. E comunque sempre dopo che è stata compiuta l'istruttoria.
La grazia estingue la pena principale, ma non le pene accessorie (salvo diversa disposizione) né gli effetti penali della condanna. Se la grazia è stata condizionata e il beneficiario commette un nuovo delitto non colposo entro 5 anni dal decreto presidenziale (10 anni nel caso di grazia riguardante la pena dell'ergastolo) per il quale viene condannato a una pena detentiva, il beneficio viene revocato di diritto. La revoca è disposta dal giudice dell'esecuzione. In caso di revoca, la pena condonata torna a essere eseguibile. La grazia può essere revocata anche se, in base ad una successiva istruttoria che deve ripartire dal Ministero che gestisce queste pratiche, si accerta che ci sono elementi che inficiano il provvedimento originale.
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