Secondo la Cassazione, l’obbligo di trasmettere i dati dell’effettivo trasgressore non sorge finché non è definito il ricorso contro la multa presupposta.
Le infrazioni al codice della strada sono contestate immediatamente al trasgressore; quando ciò non è possibile, ad esempio perché il conducente è lontano dal veicolo oppure perché l’accertamento è avvenuto mediante dispositivi elettronici (autovelox, ecc.), il verbale è notificato entro novanta giorni. Ciò premesso, con il presente articolo vedremo quando vanno comunicati i dati del conducente nel caso di multe stradali.
È noto a tutti che, per evitare un’ulteriore sanzione pecuniaria, nei casi di contestazione differita occorre comunicare all’organo accertatore il nominativo dell’effettivo trasgressore affinché possa essere applicata la decurtazione dei punti della patente. La giurisprudenza ha chiarito, nel caso di multe stradali, quando vanno comunicati i dati del conducente e quando, invece, l’obbligo non sussiste. Approfondiamo l’argomento.
Indice
- Quando vanno comunicati i dati del conducente?
- Quando non vanno comunicati i dati del conducente?
- Approfondimenti
Secondo il codice della strada (art. 126-bis), quando occorre procedere con la sanzione della decurtazione dei punti della patente, nel caso di mancata identificazione del responsabile, il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido (l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria) deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine di sessanta giorni, all’organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo (ovvero altro obbligato in solido) sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 291 a 1.166 euro.
Quando non vanno comunicati i dati del conducente?
Secondo la Corte di Cassazione (11 maggio 2026, n. 13604), l’obbligo di comunicare i dati del conducente non sorge finché non è definito il ricorso contro la multa presupposta, cioè contro il verbale che ha accertato l’infrazione al codice della strada e da cui è derivato, contemporaneamente, la necessità di informare l’autorità procedente del nominativo dell’effettivo trasgressore.
Nonostante alcune iniziali incertezze, per la Suprema Corte, «In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. – consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta – si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti».
Ne consegue che: in caso di esito sfavorevole per il ricorrente, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alla comunicazione die dati del conducente; in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione (in questo senso anche Cass., 3 agosto 2022, n. 24012).
In questo senso anche la Corte costituzionale (n. 27/2005), secondo la quale «in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione».
D’altra parte, è la stessa norma (art. 126-bis c.d.s.) ad affermare che la mancata comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni non è sanzionata in presenza di un “giustificato e documentato motivo”, il quale può quindi essere rappresentato dal ricorso – al prefetto o al giudice di pace – presentato avverso la multa stradale.
Il diverso orientamento – in virtù del quale il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare i dati relativi al conducente non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità – trascura la necessaria correlazione, di cui invece bisogna tener conto, tra il procedimento di opposizione avverso il verbale riferito alla violazione presupposta e l’insorgenza dell’obbligo di comunicazione imposto dallo stesso codice della strada (art. 126-bis, c.d.s.) che non può ignorare anche l’esito dell’opposizione, dal momento che solo un risultato negativo per l’opponente determina la reviviscenza dell’obbligo in capo al medesimo, mentre un esito opposto appare idoneo a produrre la caducazione dell’obbligo stesso.
In sostanza, l’impugnazione del verbale comporta l’interruzione dell’obbligo di comunicazione dei dati entro sessanta giorni, tanto che tale termine inizia a decorrere nuovamente daccapo dal momento in cui il ricorso contro il verbale sia rigettato.
A tal proposito, la Corte di Cassazione (11 maggio 2026, n. 13604, cit.) specifica che l’organo accertatore può trasmettere il nuovo invito alla comunicazione dei dati del conducente già a seguito dell’esito negativo (per l’automobilista) del primo grado di giudizio, in quanto la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Approfondimenti
Per ulteriori approfondimenti si leggano i seguenti articoli:
- Se impugno la multa: devo comunicare i dati del conducente?
- Quando non bisogna comunicare i dati del conducente?