Scende dal portavalori per comprare la focaccia: licenziato dopo 30 anni. Ma il giudice lo reintegra

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Milano, guardia giurata mandata via per essersi entrato in un panificio durante il servizio. Il giudice annulla il provvedimento: “Era stato autorizzato dal capo scorta ad allontanarsi”

La guardia giurata scesa dal furgone per comprare del cibo è stata licenziata per poi essere reintegrata dal giudice

La guardia giurata scesa dal furgone per comprare del cibo è stata licenziata per poi essere reintegrata dal giudice

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Manca qualche minuto alle 9.30 del 19 aprile 2025. Il Fiat Ducato di un istituto di vigilanza specializzato in trasporto valori si ferma in via Cadorna a Cormano: il furgone è già passato in quella stazione di servizio per il ritiro dei contanti, ma il capo scorta ha il dubbio di non aver reinserito l’allarme. L’autista e l’agente di scorta scendono per controllare e poi si dirigono verso il vicino panificio: entrambi comprano qualcosa da mangiare; il primo, in particolare, acquista alcuni tranci di focaccia per assumere un medicinale non a stomaco vuoto, almeno nella sua versione dei fatti.

I due non sanno che a osservarli c’è il coordinatore della filiale milanese della società, da quelle parti proprio per un’ispezione: l’uomo li vede all’interno della panetteria e poi accerta che a bordo del furgone è rimasto solo il capo scorta, seduto dietro e non nella cabina di guida; quindi si infila in macchina e cronometra la sosta. Quando l’autista esce dal negozio, si accorge della presenza del coordinatore e, per nulla preoccupato, gli dice “Ne vuoi anche tu?”. Pare finita lì.

Non è così: cinque giorni dopo, la guardia giurata, che in quell’azienda ci lavora dal 1998, riceve la lettera di contestazione: viene accusato di essere sceso dal mezzo “senza alcuna preventiva comunicazione all’ufficio preposto e in difetto di qualsiasi autorizzazione”, rimanendo per quindici minuti nel panificio. Le giustificazioni di risposta non bastano a evitare il licenziamento. Un provvedimento durissimo, dopo una carriera quasi trentennale senza macchia, che il lavoratore decide di impugnare. Un provvedimento ora annullato dal Tribunale civile, che ha disposto il reintegro e il pagamento degli stipendi arretrati.

La versione del coordinatore e i testimoni

Il coordinatore di filiale ha messo a verbale la sua versione dei fatti, raccontando ciò che ha visto quella mattina e confermando la violazione del regolamento di servizio: “Il ricorrente non aveva il giubbotto antiproiettile (gap) né la pistola. Sono certo che non non avesse la pistola perché non aveva il cinturone, la pistola e il caricatore di scorta. Sono certo che non avesse neppure il gap in dotazione, si tratta di un giubbino ben visibile”. Un punto dirimente quest’ultimo, che però non ha trovato conferme nelle parole degli altri testimoni, il collega dell’autista e il capo scorta (entrambi a loro volta coinvolti in cause con l’azienda chiuse con due conciliazioni): il secondo, in particolare, ha assicurato che “quando è sceso dal mezzo l’autista aveva la pistola d’ordinanza”. Sulla questione della mancata autorizzazione, è stato ancora una volta il capo scorta a chiarire di aver dato il permesso ai due “di scendere dal mezzo insieme” senza allertare la centrale operativa: “In 25 anni di lavoro, non l’ho mai visto fare a nessuno”.

Il diritto alla pausa e la decisione del giudice

Finita? No, perché il giudice Eleonora Palmisani, dopo aver accertato (gps alla mano) che la pausa è durata 8 minuti e 5 secondi e non 15, si è concentrata sul diritto dei lavoratori a effettuare una pausa, come normato dal decreto legislativo numero 66 del 2023 se il turno supera le sei ore. È proprio il caso della guardia giurata, che il 19 aprile 2025 ha prestato servizio dalle 5.45 alle 13.45: “La mancata regolamentazione aziendale delle modalità di fruizione della pausa retribuita non pregiudica in alcun modo la titolarità di tale diritto –la premessa –. La circostanza che il ricorrente abbia acquistato la focaccia durante un turno di oltre otto ore si inserisce in un contesto nel quale il personale ha diritto a beneficiare di una pausa retribuita”. Conclusione: “Alla luce delle complessive risultanze istruttorie, deve ritenersi accertata l’insussistenza degli addebiti contestati”.  

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