È prevista una pena per chi occupa gli istituti in segno di protesta?
Siamo, oramai, a metà ottobre, periodo in cui vengono messe in atto una serie di proteste miranti a recare determinate problematiche all’attenzione delle Autorità competenti a risolvere.
Va, tuttavia, evidenziato che le manifestazioni di dissenso vengono frequentemente poste in essere ricorrendo a metodi tutt’altro che democratici, primo tra tutti l’occupazione degli istituti scolastici superiori.
Tale prassi induce a chiedersi fino a che punto la libertà di manifestare il proprio dissenso possa incidere sulle regolari attività di una scuola e quali conseguenze possano derivare quando la protesta si traduce nell’occupazione dell’edificio.
Indice
- Manifestare è legittimo?
- Si può chiedere al Preside di svolgere attività alternative tese a trattare la tematica oggetto di protesta?
- Generalmente, chi decide di occupare?
- Chi occupa rischia una condanna?
- Conclusioni
Manifestare è legittimo?
La libertà di manifestazione del pensiero trova tutela nell’art. 21 della Costituzione, mentre il diritto di riunione è garantito dall’art. 17 Cost.
Gli studenti, pertanto, possono organizzare assemblee, promuovere iniziative di sensibilizzazione e partecipare a manifestazioni pacifiche finalizzate a richiamare l’attenzione su problematiche che ritengono particolarmente rilevanti.
La protesta costituisce una forma di partecipazione democratica e, in quanto tale, merita protezione. Ciò non significa, però, che possa essere esercitata smisuratamente.
Al pari d’ogni diritto costituzionalmente garantito, anche la libertà di manifestazione incontra il limite rappresentato dai diritti degli altri e dagli interessi pubblici coinvolti. Il diritto al dissenso non può tradursi, dunque, nella compressione del diritto allo studio di chi non intende aderire alla protesta, né tantomeno può precludere il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
La giurisprudenza ha più volte ricordato che l’esercizio di libertà fondamentali perde la propria legittimazione quando comporta la lesione di altri interessi ugualmente tutelati dall’ordinamento.
Si può chiedere al Preside di svolgere attività alternative tese a trattare la tematica oggetto di protesta?
L’ordinamento scolastico offre numerosi strumenti di partecipazione che consentono agli studenti di esprimere il proprio dissenso senza interrompere le lezioni.
È possibile richiedere assemblee di istituto, assemblee di classe, incontri con esperti, dibattiti pubblici, conferenze e momenti di approfondimento dedicati agli argomenti al centro della mobilitazione.
Temi di particolare interesse sociale, ambientale o politico possono essere affrontati attraverso attività formative concordate con la dirigenza scolastica e con gli organi collegiali, favorendo il confronto e la riflessione critica.
La scuola, del resto, nasce proprio come luogo di dialogo e di formazione della coscienza civica, di talché il confronto, anche acceso, può essere incanalato in percorsi compatibili con la continuità dell’attività didattica.
Generalmente, chi decide di occupare?
Le occupazioni vengono normalmente promosse da gruppi di studenti che organizzano assemblee o consultazioni interne volte a verificare il consenso dei compagni.
Dal punto di vista giuridico, però, l’eventuale approvazione della protesta da parte della maggioranza degli studenti non attribuisce automaticamente legittimità all’occupazione.
Una parte della popolazione scolastica potrebbe infatti non condividere la scelta e desiderare il regolare svolgimento delle lezioni. Analogamente, docenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici conservano il diritto di accedere al luogo di lavoro ed esercitare le proprie funzioni.
La volontà della maggioranza non può quindi comportare la privazione dei diritti di chi dissente. È proprio sotto questo profilo che molte occupazioni finiscono per creare attriti con le regole poste dall’ordinamento.
Chi occupa rischia una condanna?
Le conseguenze giuridiche dipendono dalle modalità concrete con cui viene realizzata l’occupazione e dal grado di interferenza prodotto sull’attività scolastica.
La prima fattispecie che viene generalmente in rilievo è quella dell’interruzione di pubblico servizio prevista dall’art. 340 c.p. La scuola pubblica svolge infatti un servizio destinato alla collettività e l’impedimento delle attività didattiche può integrare gli estremi del reato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7084 del 2016, ha ritenuto configurabile il reato di interruzione di pubblico servizio nei confronti di studenti che avevano impedito il regolare svolgimento delle lezioni attraverso l’occupazione dell’istituto scolastico.
Accanto a tale fattispecie può emergere anche il reato di violenza privata previsto dall’art. 610 c.p., quando l’occupazione si traduce nell’impedire a studenti, docenti o personale scolastico di accedere all’edificio o di svolgere liberamente le proprie attività. Bloccare gli ingressi, formare cordoni umani o subordinare l’ingresso all’adesione alla protesta può integrare una forma di costrizione penalmente rilevante. Anche questo profilo è stato riconosciuto dalla Cassazione nella citata pronuncia.
Inoltre, laddove uno scolaro rivolga al Dirigente, agli Insegnanti od ai membri del Personale Amministrativo-Tecnico-Ausiliario (ATA) improperi pesanti e ciò avvenga in un luogo pubblico ed alla presenza di più soggetti, potrà considerarsi integrata la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, prevista e punita dall’art. 341-bis c.p.
Non vanno, poi, trascurati i possibili reati contro il patrimonio.
Recentemente ha suscitato particolare attenzione un episodio verificatosi durante un’occupazione, nel quale alcuni dimostranti sono entrati con un motociclo all’interno di una struttura sportiva scolastica da poco restituita all’uso degli studenti. Al di là della singola vicenda, il dato giuridicamente rilevante è un altro: qualora una condotta del genere provochi danni a pavimentazioni, impianti, attrezzature o arredi, può configurarsi il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p., oltre al conseguente obbligo di risarcimento del danno in sede civile.
L’eventuale deterioramento di beni destinati a un servizio pubblico può, infatti, determinare conseguenze particolarmente significative tanto sotto il profilo economico quanto sul piano della responsabilità personale degli autori.
Ulteriori contestazioni possono riguardare il deturpamento o imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.), in presenza di scritte o danneggiamenti alle strutture, nonché i reati di minaccia (art. 612 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.) quando, nel corso della protesta, vengano posti in essere comportamenti offensivi o intimidatori nei confronti di dirigenti scolastici, docenti o altri studenti.
Conclusioni
L’occupazione di una scuola, dunque, non costituisce una semplice forma di dissenso equivalente alla partecipazione a un corteo o a un’assemblea. Quando la protesta impedisce il funzionamento dell’istituto, ostacola la libertà di chi non vi aderisce o provoca danni alle strutture, entrano in gioco norme penali, responsabilità civili e possibili sanzioni disciplinari. La distinzione tra manifestazione legittima e condotta illecita si colloca proprio nel punto in cui l’esercizio di un diritto si trasforma nella compressione dei diritti altrui o nell’alterazione del regolare svolgimento di un servizio pubblico.