Un’intelligenza artificiale può sostituire la CTU medico-legale in tribunale?

Chi contesta le conclusioni di un consulente tecnico nominato dal giudice, allegando certificati medici precedenti di segno opposto, potrebbe presto scoprire che quella strategia difensiva apre una questione ben più ampia: fino a che punto la tecnologia può entrare nella valutazione dei fatti in un processo.

Molti operatori del diritto si chiedono se un’intelligenza artificiale possa sostituire la CTU medico-legale in tribunale. Il Tribunale di Trani, sezione lavoro, con la sentenza del 20 luglio 2026, ha risposto negativamente: il giudizio medico-legale espletato dal consulente tecnico d’ufficio non è surrogabile da un’elaborazione algoritmica dei dati sanitari affidata a un sistema di intelligenza artificiale. Questo sarebbe, da un lato, formalmente vietato dall’art. 15 della l. 132/2025, che riserva sempre al magistrato la valutazione dei fatti e delle prove nell’attività giudiziaria; dall’altro, sostanzialmente inammissibile, perché sostituirebbe un giudizio intrinsecamente umano con una valutazione statistico-probabilistica dalla genesi imperscrutabile, incompatibile con la natura del giusto processo quale processo “tra umani” ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost.

Indice

  • Da quale caso concreto nasce questa presa di posizione del Tribunale?
  • Perché la sola divergenza con certificazioni precedenti non basta a screditare la CTU?
  • Come si arriva, da questa premessa, al tema dell’intelligenza artificiale?
  • Cosa prevede l’art. 15 della legge sull’intelligenza artificiale?
  • Questo schema si ritrova anche in altri settori disciplinati dalla stessa legge?
  • La legge italiana introduce obblighi ulteriori rispetto al Regolamento europeo?
  • Perché il Tribunale collega la questione al giusto processo previsto dalla Costituzione?
  • Perché un giudizio generato da un algoritmo viene definito “oracolare”?
  • Esistono principi analoghi in altri ambiti dell’ordinamento?
  • Questa pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale più ampio?
  • Dove passa il confine tra ausilio consentito e sostituzione vietata?
  • Quali sviluppi normativi potrebbero chiarire ulteriormente questo confine?

Da quale caso concreto nasce questa presa di posizione del Tribunale?

Il Tribunale di Trani si è pronunciato su un giudizio di opposizione a consulenza tecnica d’ufficio, instaurato ai sensi dell’art. 445-bis cod. proc. civ., nell’ambito di un procedimento volto al riconoscimento, in favore della ricorrente, del requisito sanitario della pensione di invalidità civile, già riconosciuto nella fase sommaria, dell’indennità di accompagnamento e dello status di persona con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, e dell’art. 33 della l. 104/1992. La ricorrente, richiamando certificazioni mediche pregresse difformi dalle conclusioni del c.t.u., ne sollecitava il superamento, invocando il ruolo del giudice quale “peritus peritorum”.

Perché la sola divergenza con certificazioni precedenti non basta a screditare la CTU?

Il Tribunale ha innanzitutto chiarito che la mera divergenza tra le conclusioni peritali e le certificazioni sanitarie anteriori non è di per sé indice di erroneità della consulenza tecnica d’ufficio, ben potendo tali certificazioni fotografare un quadro clinico suscettibile di evoluzione, anche migliorativa, nel tempo. Un certificato medico rilasciato in un momento precedente rispetto alla CTU rappresenta cioè una fotografia di una situazione clinica che può legittimamente essere mutata, e non un dato immutabile rispetto al quale la valutazione peritale successiva debba necessariamente conformarsi.

Una persona che presenti un certificato medico datato due anni prima della consulenza tecnica d’ufficio, attestante un determinato grado di invalidità, non può pretendere che la CTU sia considerata errata solo perché conclude per un grado diverso: nel frattempo la condizione clinica può essere cambiata, in un senso o nell’altro.

Come si arriva, da questa premessa, al tema dell’intelligenza artificiale?

Da qui il passaggio, di rilievo sistematico ben più ampio, che ha condotto il giudice a formulare un argomento a fortiori: se si ammettesse che il giudice possa disattendere la valutazione medico-legale del c.t.u. mediante una mera sommatoria aritmetica dei dati risultanti dalle certificazioni prodotte dalle parti, si finirebbe per svuotare di significato la stessa funzione della consulenza tecnica d’ufficio specializzata, la quale potrebbe essere addirittura sostituita, considerata l’evoluzione tecnologica attuale, da un sistema di intelligenza artificiale incaricato di elaborare i dati sanitari. È precisamente per scongiurare questo esito che il Tribunale ha ritenuto di riaffermare, in termini generali e con toni quasi programmatici, il principio della riserva di umanità del giudizio medico-legale.

Cosa prevede l’art. 15 della legge sull’intelligenza artificiale?

Il fulcro normativo del ragionamento del Tribunale è costituito dall’art. 15 della l. 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025, prima legge organica nazionale in Europa dedicata alla materia, concepita quale normativa-ponte tra il Regolamento (UE) 2024/1689, il cosiddetto AI Act, e l’ordinamento interno. La disposizione stabilisce che nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti. La norma non vieta l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nel processo, che anzi la stessa legge ammette quale supporto ad attività preparatorie, di ricerca e organizzative, ma ne circoscrive rigorosamente la funzione a quella di ausilio, sottraendo espressamente al sistema algoritmico ogni spazio decisionale relativo alla valutazione dei fatti, delle prove e all’adozione dei provvedimenti giurisdizionali.

Questo schema si ritrova anche in altri settori disciplinati dalla stessa legge?

Sì. Il medesimo schema, l’intelligenza artificiale come strumento di supporto e la decisione finale riservata all’uomo, si ritrova, con specifiche modulazioni, nel settore sanitario, agli artt. 7-10, dove la decisione clinica resta sempre in capo al medico; nel settore del lavoro, agli artt. 11-14, dove si esclude che l’intelligenza artificiale possa sostituire il giudizio e la responsabilità del professionista; e nell’azione della pubblica amministrazione, agli artt. 15-18, dove la decisione finale resta in capo al funzionario. Il principio del “controllo umano effettivo”, enunciato in termini generali dall’art. 3 della legge quale uno dei sei principi cardine dell’intera disciplina, trova così, nell’ambito giudiziario, una delle sue applicazioni più significative, proprio là dove la posta in gioco, in termini di diritti fondamentali e di legittimazione dell’esercizio del potere pubblico, è massima.

La legge italiana introduce obblighi ulteriori rispetto al Regolamento europeo?

No. Va ricordato che la l. 132/2025, in forza della clausola cosiddetta anti-gold plating prevista dall’art. 3, comma 5, non introduce obblighi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 negli ambiti da questo disciplinati, ma ne completa l’architettura sul piano della governance nazionale e ne rafforza, sul piano interno, il principio di supervisione umana, previsto dall’art. 14 dell’AI Act, calandolo nelle specificità dell’ordinamento processuale italiano. Applicando queste coordinate al caso di specie, il Tribunale di Trani ha ritenuto che l’eventuale sostituzione della valutazione medico-legale del c.t.u., chiamato a esprimere, sulla base di un esame diretto della parte e di un’analisi tecnico-scientifica della documentazione sanitaria, un giudizio complesso e non riducibile a un mero calcolo, con un’elaborazione affidata a un sistema di intelligenza artificiale, sarebbe stata formalmente vietata proprio in ragione della riserva di umanità sancita dall’art. 15.

Perché il Tribunale collega la questione al giusto processo previsto dalla Costituzione?

Il Tribunale non si è limitato a richiamare il dato legislativo, ma ha ritenuto di ancorare la propria conclusione a un fondamento di rango costituzionale, evidenziando come i principi sui quali si basa il giusto processo, previsti dagli artt. 24 e 111 Cost., postulino un processo “tra umani”, celebrato nel contraddittorio di parti umane, con l’ausilio di una difesa tecnica svolta da esseri umani, innanzi a un giudice che, prima ancora di essere terzo e imparziale, sia un essere umano. Secondo questa lettura, l’art. 15 della l. 132/2025 non introduce un principio nuovo, ma positivizza, nello specifico ambito dell’intelligenza artificiale, un contenuto già insito nella Costituzione: la garanzia del contraddittorio, prevista dall’art. 111, comma 2, Cost., l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, previsto dall’art. 111, comma 6, Cost., e il diritto di difesa, previsto dall’art. 24 Cost., presuppongono tutti un interlocutore, il giudice ma anche il consulente tecnico, capace di un percorso logico-argomentativo comprensibile, verificabile e umanamente responsabile.

Un consulente tecnico d’ufficio che rediga una relazione peritale deve poter rispondere alle osservazioni del consulente di parte, motivare le proprie conclusioni e sottoporsi al vaglio critico del giudice: un sistema algoritmico, per quanto sofisticato, non può “rispondere” del proprio giudizio in questi stessi termini.

Perché un giudizio generato da un algoritmo viene definito “oracolare”?

Il Tribunale qualifica l’ipotetico giudizio derivante da un’elaborazione algoritmica dei dati medici come “sostanzialmente inammissibile”, poiché generato da un’elaborazione di dati meramente statistico-probabilistici e dalla genesi imperscrutabile: un giudizio, cioè, di natura oracolare. L’espressione richiama il dibattito, ormai maturo in dottrina, sul cosiddetto problema della scatola nera, che caratterizza molti sistemi di intelligenza artificiale, specie quelli basati su modelli di apprendimento automatico complessi: l’esito del processo computazionale può essere corretto, o comunque plausibile, ma il percorso logico che vi ha condotto resta, in tutto o in parte, non ricostruibile né spiegabile nei termini richiesti da un accertamento giudiziale. Ciò che rileva non è tanto l’affidabilità statistica del risultato, quanto la sua non sindacabilità: un accertamento medico-legale reso da un consulente umano può essere criticato, confutato, messo in discussione attraverso le osservazioni del consulente di parte, la richiesta di chiarimenti, l’audizione in giudizio; un output generato da un sistema di intelligenza artificiale privo di esplicabilità sfugge, per sua natura, a un contraddittorio realmente efficace, con conseguente pregiudizio per il diritto alla prova e per la stessa garanzia del contraddittorio prevista dall’art. 111 Cost.

Esistono principi analoghi in altri ambiti dell’ordinamento?

Sì. Non è casuale che analoghe preoccupazioni animino, in un contesto differente ma concettualmente contiguo, la disciplina delle decisioni automatizzate prevista dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679, il GDPR, che riconosce all’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano. Il processo civile non è, ovviamente, il medesimo ambito applicativo del GDPR, ma la ratio sottesa è affine: sottrarre alla sola logica computazionale, priva di un vaglio umano effettivo, decisioni suscettibili di incidere in modo significativo sulla sfera giuridica della persona.

Questa pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale più ampio?

Sì. La sentenza si colloca in un più ampio filone giurisprudenziale, sviluppatosi nel corso del 2025 e del 2026, che testimonia come i giudici di merito italiani stiano progressivamente definendo, caso per caso, i confini dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito probatorio. Il quadro che ne emerge appare coerente: da un lato, l’uso dell’intelligenza artificiale da parte del consulente tecnico, quale strumento di supporto all’attività istruttoria, non è di per sé censurabile, salvo che ne sia dimostrata un’incidenza distorsiva sull’esito della valutazione; dall’altro, l’intelligenza artificiale generativa, prodotta come prova autonoma dalle parti, non possiede un valore probatorio proprio, per l’assenza di garanzie di affidabilità, tracciabilità e neutralità che il processo richiede. La pronuncia del Tribunale di Trani si spinge però un passo oltre, escludendo in radice che l’attività valutativa tecnico-specialistica del c.t.u. medico-legale possa essere sostituita da un sistema di intelligenza artificiale, quand’anche tecnicamente capace di elaborare correttamente i dati sanitari.

Dove passa il confine tra ausilio consentito e sostituzione vietata?

Si tratta del profilo più delicato della vicenda. Il ragionamento del Tribunale, formulato in via di obiter dictum, poiché nel caso concreto non risulta che il c.t.u. avesse fatto uso di strumenti di intelligenza artificiale, rischia di essere letto, se non correttamente contestualizzato, come un indiscriminato viatico contro qualsiasi impiego dell’intelligenza artificiale nell’attività peritale, anche laddove tale impiego resti circoscritto a un ruolo meramente ausiliario e strumentale, ad esempio nell’elaborazione statistica preliminare di dati clinici, nella ricerca bibliografica di letteratura medico-scientifica, o nella redazione di bozze di relazione successivamente vagliate e fatte proprie dal consulente umano. La stessa l. 132/2025 non vieta l’utilizzo dell’intelligenza artificiale quale strumento di supporto, ma ne vieta la sostituzione del giudizio umano nella fase decisionale-valutativa: la distinzione tra ausilio e sostituzione resta, sul piano applicativo, tutt’altro che agevole da tracciare, specie con riferimento all’attività dei consulenti tecnici d’ufficio, per i quali difettano ancora, allo stato, linee guida deontologiche o protocolli operativi che disciplinino in modo puntuale l’uso di strumenti di intelligenza artificiale nell’espletamento dell’incarico peritale.

Un consulente tecnico che utilizzi un sistema di intelligenza artificiale per svolgere una ricerca preliminare sulla letteratura medico-scientifica relativa a una determinata patologia, per poi elaborare autonomamente le proprie conclusioni sulla base dell’esame diretto del paziente, si muove nell’ambito dell’ausilio consentito; un consulente che si limitasse a riportare acriticamente le conclusioni generate da un sistema algoritmico, senza un proprio vaglio critico, si porrebbe invece nell’ambito della sostituzione vietata.

Quali sviluppi normativi potrebbero chiarire ulteriormente questo confine?

Sarebbe auspicabile un intervento, anche in sede di decreti attuativi della l. 132/2025, attesi, quanto alla disciplina organica di dati e algoritmi, entro l’ottobre 2026 ai sensi dell’art. 16, oppure in sede di autoregolamentazione degli albi dei consulenti tecnici, volto a definire criteri più puntuali circa le modalità con cui l’intelligenza artificiale possa essere legittimamente impiegata come strumento di supporto nell’attività di consulenza tecnica, senza che ciò comprometta la riserva di umanità del giudizio finale, la sua tracciabilità e la sua sindacabilità nel contraddittorio tra le parti. Un possibile punto di riferimento, anche per gli ausiliari del giudice, potrebbe rinvenirsi negli standard elaborati in tema di gestione del rischio nei sistemi di intelligenza artificiale, la norma ISO/IEC 42001:2023, e nel principio di proporzionalità che innerva l’intera disciplina europea e nazionale in materia.