Comune e Soprintendenza non vogliono i tavolini davanti a Santa Maria delle Grazie, ma il Tar dà ragione ai titolari del locale

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I tecnici del Ministero hanno dato parere negativo per il particolare contesto storico-architettonico, ma per il Tribunale la revoca della concessione al bar non è sorretta da una motivazione adeguata

Tavolini, sedie e ombrelloni del bar “Caffè Le Grazie” accanto alla basilica

Tavolini, sedie e ombrelloni del bar “Caffè Le Grazie” accanto alla basilica

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Milano, 7 ottobre 2026 – Tavolini, sedie e ombrelloni restano lì. A due passi dall’ingresso della basilica di Santa Maria delle Grazie. Almeno per adesso. Il Tar ha accolto il ricorso della società Mi.Na.Mi., che gestisce il bar “Caffè Le Grazie” di corso Magenta 69, e annullato di conseguenza il parere della Sovrintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e il conseguente provvedimento del Comune che a fine 2023 hanno portato alla parziale revoca della concessione rilasciata all’inizio dello stesso anno. 

Sei anni dopo 

A questo punto, serve un passo indietro per raccontare una storia che già in epoca Covid aveva creato polemiche sui social per la posizione dei dehors a poche decine di metri dalla chiesa appartenente all’ordine domenicano, che custodisce nel refettorio del convento la pittura murale del Cenacolo di Leonardo da Vinci e che è stato il secondo sito italiano (dopo le incisioni rupestri in Val Camonica) a essere classificato come patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Nel luglio 2020, dopo la fine della prima drammatica ondata di coronavirus, i soci del locale, come raccontò ai tempi uno di loro al Giorno, beneficiano “legittimamente della possibilità offerta dal Comune di ottenere velocemente la concessione per l’occupazione del suolo pubblico, con la temporanea sospensione della relativa tassa”. 

"Boccata d’ossigeno” 

Una boccata d’ossigeno per i titolari, “visto che abbiamo perso il 70% del fatturato, tra calo di turismo internazionale e impiegati in smart working”. L’11 marzo 2022, si legge ora nella sentenza del Tar, viene presentata una nuova istanza per l’occupazione di 24 metri quadrati per tavolini, sedie e ombrelloni, “con eliminazione di pedana e paraventi rispetto all’assetto precedente”. Il Comune accoglie la richiesta, rilasciando una concessione annuale valida dal 21 febbraio 2023 al 21 febbraio 2024.  

Colpi di scena

Con una postilla: il parere ancora pendente della Sovrintendenza potrebbe comportare “l’imposizione di prescrizioni”. Il 2 novembre 2023, Palazzo Marino comunica che i tecnici del Ministero hanno espresso “parere negativo in ragione del particolare contesto storico-architettonico interessato”. Conseguenza: l’occupazione deve cessare il 31 dicembre 2023, “salvo eventuali proroghe normative”. A quel punto, i legali di Mi.Na.Mi. si rivolgono al Tar, anche se il 22 gennaio 2024 rinunciano alla domanda di sospensiva cautelare per via della proroga legislativa delle concessioni fino al 31 dicembre 2024.

Un anno dopo, ecco il colpo di scena: il 30 dicembre 2025, la società dichiara al giudice il “sopravvenuto difetto di interesse alla decisione”. Perché? Una comunicazione del Comune datata 22 ottobre 2024 ha riconosciuto “il carattere permanente della concessione, ritenendola rinnovabile di anno in anno”. Finita? No. Si tratta di un errore, corretto l’8 gennaio 2026: l’amministrazione fa sapere che il precedente via libera è stato inviato per sbaglio, “mediante l’utilizzo di una risposta standard normalmente impiegata per le concessioni permanenti”. Tutto da rifare. 

Perché è stato accolto il ricorso 

Detto che i giudici hanno considerato come valido “atto di rettifica” il dietrofront di Palazzo Marino, nel merito hanno accolto il ricorso dei soci del bar. Per il collegio presieduto da Stefano Mielli, la motivazione alla base della revoca della concessione “si esaurisce nel richiamo alle conclusioni espresse dalla Sovrintendenza nel parere del 27 ottobre 2023, che è a sua volta affetto da carenza motivazionale, in quanto si limita a evidenziare il particolare contesto storico architettonico di riferimento, senza esplicitare le concrete ragioni per cui l’occupazione richiesta debba ritenersi incompatibile con le esigenze di tutela perseguite”. E ancora: “Il parere non individua gli elementi dell’occupazione reputati contrastanti con la situazione concreta e non chiarisce in qual modo l’utilizzo dello spazio richiesto interferisca con le esigenze di tutela e valorizzazione dell’area monumentale, non consentendo quindi di comprendere il ragionamento valutativo seguito dall’amministrazione”.

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