La giustizia riparativa nel processo penale italiano: guida completa dopo la riforma Cartabia

Mediazione penale, sospensione del processo, messa alla prova e effetti sulla pena: la riforma Cartabia ha sistematizzato la giustizia riparativa. Accesso in ogni fase, volontarietà, gratuità. Ecco il quadro completo.

Una vittima di lesioni personali riceve la proposta di incontrare il suo aggressore davanti a un mediatore pubblico. Un imputato per danneggiamento chiede la sospensione del processo per partecipare a un percorso riparativo. Un condannato in carcere avvia una mediazione con la vittima del reato per cui sta scontando la pena. Tre situazioni diverse, tre momenti diversi, ma lo stesso sistema: la giustizia riparativa.

La riforma Cartabia — il D.Lgs. n. 150/2022, corretto dal D.Lgs. n. 31/2024 — ha introdotto in Italia una disciplina organica della giustizia riparativa nel processo penale, riconoscendo ufficialmente la mediazione penale come strumento pubblico, regolamentato, accessibile in ogni fase del procedimento e capace di produrre effetti giuridici concreti: dalla sospensione del processo all’estinzione del reato, dalla riduzione della pena al rafforzamento del percorso di messa alla prova.

Indice

  • Definizioni e inquadramento sistematico
  • Le fonti normative: nazionali e sovranazionali
  • I principi generali che governano i programmi
  • I soggetti coinvolti e i loro ruoli
  • L’accesso ai programmi: quando e come
  • La sospensione del processo per i programmi riparativi
  • Il collegamento con la messa alla prova
  • Gli effetti sull’esito del processo e sulla pena
  • I diritti della vittima e dell’imputato
  • I limiti e le criticità

Definizioni e inquadramento sistematico

La giustizia riparativa è definita dall’art. 42, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 150/2022 come ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale adeguatamente formato — il mediatore.

L’esito riparativo è definito come qualunque accordo risultante dal programma, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare il riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti.

Dal punto di vista sistematico, la giustizia riparativa costituisce un procedimento incidentale parallelo al processo penale — un sistema di giustizia separato, con regole proprie, che procede su binari paralleli rispetto al processo contenzioso. Non è un procedimento giurisdizionale, ma un servizio pubblico di cura della relazione tra persone, come ha precisato la Cassazione. Può incidere sul trattamento sanzionatorio, sull’estinzione del reato nei casi previsti, e sulla soddisfazione di bisogni — riconoscimento della vittima, responsabilizzazione dell’autore, ricostruzione dei legami sociali — che il processo tradizionale spesso non riesce a soddisfare.

La mediazione penale è il principale strumento attuativo della giustizia riparativa: il programma in cui vittima e autore si incontrano, con il supporto del mediatore, per confrontarsi sui fatti, sui danni e sulle possibili forme di riparazione. La riforma adotta però il concetto più ampio di “programmi di giustizia riparativa”, che possono assumere forme diverse — mediazione diretta, incontri con vittime aspecifiche, percorsi di gruppo — purché rispettino i principi stabiliti.

Le fonti normative: nazionali e sovranazionali

Sul piano interno, le fonti principali sono: il D.Lgs. n. 150/2022, Titolo IV, Capo I — artt. 42-67 — che disciplina la giustizia riparativa in modo organico; l’art. 129-bis cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. n. 31/2024, che regola l’innesto della giustizia riparativa nel procedimento penale; le disposizioni su centri, servizi e mediatori; la disciplina della messa alla prova all’art. 464-bis cod. proc. pen., che prevede che il programma di trattamento includa condotte volte a promuovere mediazione e programmi riparativi.

Sul piano sovranazionale, la disciplina italiana si inserisce nel quadro della Direttiva UE 2012/29 che istituisce norme minime sui diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato; della Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec(2018) sulla mediazione penale; e dei Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes adottati dall’ONU nel 2002. Queste fonti hanno orientato le scelte italiane sulla volontarietà, sulla sicurezza della vittima, sull’accesso in ogni fase e sulla qualità dei servizi.

I principi generali che governano i programmi

L’art. 43 del D.Lgs. n. 150/2022 individua i principi cui la giustizia riparativa deve conformarsi: partecipazione attiva e volontaria di tutti i soggetti; equa considerazione dell’interesse della vittima e dell’autore; coinvolgimento della comunità; consenso alla partecipazione; riservatezza sulle dichiarazioni e attività svolte nel percorso; ragionevolezza e proporzionalità degli esiti riparativi; indipendenza dei mediatori e loro “equiprossimità” rispetto ai partecipanti; garanzia del tempo necessario per ciascun programma.

Questi principi non sono mere dichiarazioni di intenti: violazioni della volontarietà, della riservatezza o dell’indipendenza del mediatore comprometterebbero la legittimità del programma e potrebbero escludere gli effetti giuridici dell’esito riparativo.

I soggetti coinvolti e i loro ruoli

L’autore dell’offesa — l’imputato o l’indagato — può accedere ai programmi in ogni fase del procedimento, in esecuzione della pena e anche dopo. Il suo ruolo è quello di assumersi responsabilità rispetto al fatto, riflettere sulle conseguenze e impegnarsi in condotte riparative.

La vittima può essere la persona offesa dal reato per cui si procede oppure una cosiddetta vittima aspecifica — una persona offesa da un reato diverso ma coinvolta nel percorso. L’apertura alla vittima aspecifica risponde all’idea che la frattura generata dal reato riguarda anche il contesto sociale, e che i percorsi riparativi possono avere senso anche quando la vittima diretta non partecipa. I diritti e le facoltà della vittima sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato — enti, società, istituzioni.

Il mediatore è un terzo imparziale, adeguatamente formato, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia. Deve essere equidistante dai partecipanti, garantire la riservatezza e operare all’interno dei centri pubblici. La presenza del difensore è ammessa nei colloqui preliminari su richiesta dell’interessato, ma non negli incontri di mediazione veri e propri, per tutelare l’autenticità del dialogo.

I centri per la giustizia riparativa sono le strutture pubbliche competenti a organizzare ed erogare i programmi. L’accesso è sempre gratuito. L’UEPE — Ufficio di Esecuzione Penale Esterna — è centrale nella messa alla prova: elabora il programma di trattamento, che deve includere i percorsi riparativi.

L’accesso ai programmi: quando e come

I programmi sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità: anche reati molto gravi possono essere oggetto di percorsi riparativi, ferma restando la valutazione di utilità e sicurezza nel caso concreto.

L’accesso è possibile in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva, dopo l’esecuzione della pena e anche all’esito di sentenza di non luogo a procedere. Per i delitti procedibili a querela, l’accesso è possibile persino prima che la querela venga proposta — un’apertura significativa che consente lo sviluppo di percorsi prima dell’instaurazione del procedimento.

L’invio al centro può avvenire su iniziativa dell’imputato o della vittima — anche tramite procuratore speciale — oppure d’ufficio dal giudice o dal pubblico ministero. La Cassazione ha tuttavia chiarito che non esiste un obbligo per il giudice di attivare i programmi o di motivare il mancato ricorso ad essi, trattandosi di un potere discrezionale.

La valutazione del giudice si concentra su tre elementi: l’utilità del programma per risolvere le questioni derivanti dal reato; l’assenza di pericolo concreto per gli interessati; l’assenza di pericolo che il programma ostacoli l’accertamento dei fatti. Sono invece irrilevanti ai fini dell’ammissione: il consenso della vittima, la mancata ammissione del fatto da parte dell’imputato, l’assenza di iniziative risarcitorie, la gravità del reato.

La sospensione del processo per i programmi riparativi

Il D.Lgs. n. 31/2024 ha riscritto e rafforzato la disciplina della sospensione nell’art. 129-bis cod. proc. pen. Il giudice, su richiesta dell’imputato, può sospendere il processo per un periodo non superiore a 180 giorni nei seguenti casi: reati perseguibili a querela soggetta a remissione; fase successiva alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Dalla fase antecedente all’esercizio dell’azione penale, sulla richiesta di sospensione decide il GIP, sentito il PM. Durante la sospensione sono sospesi sia il corso della prescrizione sia i termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Il giudice può acquisire, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

Il collegamento con la messa alla prova

La sospensione con messa alla prova prevista dall’art. 464-bis cod. proc. pen. è un istituto autonomo ma strettamente collegato alla giustizia riparativa. Il programma di trattamento deve includere condotte volte a promuovere, se possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa. L’UEPE elabora il programma e lo trasmette al giudice con le proprie valutazioni.

Un passaggio rilevante: la Cassazione ha stabilito che il rigetto della messa alla prova è illegittimo se fondato sulla mancata produzione del programma quando l’imputato ne abbia comunque chiesto l’elaborazione all’UEPE e questa non sia ancora disponibile. L’esito positivo della messa alla prova comporta l’estinzione del reato, e il percorso riparativo interno al programma assume un peso decisivo in questa valutazione.

Gli effetti sull’esito del processo e sulla pena

Un esito riparativo positivo può produrre effetti su tre piani.

Il primo è l’estinzione del reato: per i reati a querela rimettibile, l’esito positivo può integrare gli estremi di una remissione di querela anche tacita; in combinazione con la messa alla prova, se l’esito è positivo il reato si estingue; l’esito positivo facilita anche il completamento delle condotte riparatorie previste dall’art. 162-ter cod. pen.

Il secondo è la riduzione della pena: il giudice considera l’esito positivo nell’individualizzazione della pena ai sensi dell’art. 133 cod. pen.; può riconoscere l’attenuante del risarcimento del danno prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen., che la riforma ha esteso per includere espressamente l’esito positivo di un programma riparativo.

Il terzo è l’impatto sulla posizione processuale complessiva: l’imputato che ha partecipato attivamente a un percorso riparativo si presenta al giudice con un profilo diverso, che può incidere su tutte le valutazioni discrezionali.

Un principio fondamentale: la mancata partecipazione, l’interruzione del programma o il mancato raggiungimento di un accordo non possono produrre effetti sfavorevoli per l’imputato.

I diritti della vittima e dell’imputato

La vittima ha diritto alla partecipazione volontaria e alla possibilità di rifiutare o interrompere il percorso in qualsiasi momento; all’informazione completa sul programma, i suoi diritti e i possibili effetti; alla riservatezza sulle dichiarazioni rese; alla protezione da percorsi che possano destabilizzarla; all’equa considerazione dei suoi interessi rispetto a quelli dell’autore; all’assistenza del difensore nei colloqui preliminari.

L’imputato ha diritto alla partecipazione volontaria, non coercibile; all’informazione e all’assistenza del difensore; all’accesso gratuito ai programmi; alla tutela sistematica contro l’uso processuale delle dichiarazioni rese in mediazione; al diritto di richiedere la messa alla prova con programma che includa percorsi riparativi.

I limiti e le criticità

Il sistema presenta criticità concrete. Sul piano organizzativo, l’effettiva operatività dipende dalla costituzione dei centri pubblici, dall’accreditamento dei mediatori e dall’omogeneità dei servizi sul territorio. Sul piano applicativo, i reati con violenza alla persona — in particolare quelli del cosiddetto “codice rosso” — presentano particolari rischi di vittimizzazione secondaria quando la vittima non consente all’invio al centro. Il coordinamento tra le garanzie del contraddittorio, le esigenze di accertamento e lo spazio protetto della mediazione non è sempre agevole. Infine, la discrezionalità del giudice nell’attivare o meno i programmi è ampia, con conseguente disomogeneità nelle applicazioni territoriali.