PADOVA - Aveva accertato una sfilza di violazioni stradali fuori dalla scuola frequentata dai suoi figli e, sull’onda dell’irritazione procurata ai genitori multati, era stato a sua volta sanzionato al termine di un procedimento disciplinare.
Ma il sovrintendente non ci stava a passare per “poliziotto spione” e per questo è arrivato fino al Consiglio di Stato. Con una sentenza pubblicata ieri, i giudici amministrativi gli hanno dato ragione, ribaltando il verdetto a suo sfavore pronunciato nel 2024 dal Tar del Veneto e annullando la sanzione elevata a suo carico nel 2019 dalla Questura di Padova: «Era certamente tenuto ad intervenire», hanno stabilito.
L’ADDEBITO
Erano stati 25 i verbali di accertamento stilati a partire dalla fine del 2018 e alcuni di questi erano stati oggetto di un esposto da parte dell’Unione dei Consumatori. Da lì la contestazione dell’addebito al poliziotto, che «senza qualificarsi» aveva fotografato «auto parcheggiate lungo la strada e negli spazi antistanti i cancelli di ingresso della scuola», riscontrando «violazione del divieto di accesso» e «velocità non commisurata». Le rilevazioni erano avvenute mentre il sovrintendente «accompagnava suo figlio» in quel plesso. «È evidente quindi – gli era stato notificato – che la sua iniziativa scaturisce dalla circostanza di trovarsi casualmente in quel sito ed avvertire emotivamente pregiudizio alla sicurezza come padre ed utente della strada, non come accertatore terzo, estraneo ed imparziale». Secondo la Questura, questo comportamento sarebbe stato «in contrasto con le regole di correttezza e di deontologia professionale», le quali gli avrebbero imposto piuttosto di «astenersi dall’intervenire quale parte in causa, segnalando l’asserito pregiudizio agli Organi di polizia territorialmente competenti».
LA PENA
Il poliziotto aveva ribattuto «di avere anche l’approvazione di molti genitori e di aver contribuito a migliorare la sicurezza dei luoghi». Ma questa giustificazione non era bastata a evitargli una pena pecuniaria pari a un trentesimo dello stipendio mensile, con questa motivazione: «Constatando violazioni al Codice della Strada commesse davanti alla scuola frequentata dal proprio figlio, ometteva di contestarle nell’immediatezza senza formalizzarne i motivi, effettuava riprese fotografiche non menzionate su tre verbali redatti successivamente, venendo meno ai doveri di correttezza e deontologia professionale che avrebbe dovuto indurre a fare intervenire operatori di Polizia in posizione di terzietà». Il suo ricorso gerarchico al Capo della Polizia era stato respinto nel 2020 e un paio di anni fa era stata rigettata anche la sua impugnazione amministrativa davanti al Tar del Veneto. A quel punto era scattato l’appello al Consiglio di Stato, che aveva disposto un approfondimento istruttorio, fino alla sentenza.
LA RESPONSABILITÀ
I giudici di secondo grado premettono che «non v’è da dubitare, in generale, che gli appartenenti all’amministrazione di pubblica sicurezza debbano astenersi dall’intervenire, nella propria veste istituzionale ed esercitando i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, in vicende che li riguardino personalmente», in quanto questo comportamento «può compromettere la loro immagine di imparzialità e terzietà». Tuttavia in questo specifico caso, il sovrintendente non è intervenuto per una vicenda che riguardava solo lui «ma che, piuttosto, atteneva alla sicurezza della circolazione su una strada pubblica», per cui aveva il dovere di agire. «Anzi, ove non lo avesse fatto, al di là dei possibili riflessi in punto di responsabilità individuale dello stesso, tale inerzia sarebbe stata sì lesiva del decoro dell’istituzione di appartenenza», chiosa il Consiglio di Stato, osservando che non può costituire una colpa il fatto di essere anche un papà. Infatti «l’aver accompagnato o ripreso i figli dall’istituto scolastico» ha rappresentato «la mera occasione (e non la ragione) del suo intervento».