Proteste e violenze di piazza: dove finisce il diritto di manifestare e cosa dice la Costituzione

Dalla Primavera di Praga alle proteste di Piazza Tienanmen, scendere in piazza è stato uno strumento fondamentale di partecipazione politica. Un diritto riconosciuto anche dai Costituenti, che vollero tutelare la libertà di riunione distinguendola da quella di associazione. E che oggi torna al centro del dibattito tra violenze di piazza e nuove misure di sicurezza

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Le immagini di questi giorni, che vedono giovani incappucciati scontrarsi con la polizia, devastare e saccheggiare esercizi commerciali e luoghi pubblici, fanno davvero male a chi crede che il diritto di organizzare e partecipare a cortei, organizzare presidi e comizi, costituisca – ancora oggi, pur in democrazie che si definiscono “mature” – uno strumento essenziale di partecipazione collettiva alla vita politica. 

Senza necessariamente richiamare le grandi manifestazioni di massa che hanno segnato la storia – da quelle che hanno caratterizzato la Primavera di Praga e il Maggio francese nel 1968, alle proteste di Piazza Tienanmen nel 1989, alle più recenti manifestazioni delle Primavere Arabe – dovrebbe essere intuitivo come il ritrovarsi fisicamente insieme ad altri in uno spazio pubblico sia ancora oggi uno dei pochi modi che consente ai cittadini di riconoscersi e, insieme, sollecitare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni. Uno strumento tanto più importante perché può prescindere dall’organizzazione partitica e consente a gruppi più o meno ampi della società civile di attirare lo sguardo su questioni di cui le istituzioni poco o nulla si occupano.

Cosa prevede la Costituzione

Ne erano perfettamente consapevoli i nostri Costituenti e, infatti, il diritto “di riunione” trova, nella Costituzione italiana, un riconoscimento autonomo. Alla richiesta di unire in un unico articolo la libertà di riunione e di associazione, l’onorevole Tupini, esponente dell’area cattolica, si oppose fermamente: «I due articoli devono rimanere distinti per meglio accentuare gli elementi specifici del loro contenuto … Altro è dire riunione, altro dire associazione. Una riunione può avvenire anche tra cittadini, che non sono associati tra di loro in partiti o in speciali organizzazioni» (Ass. cost., 11 aprile 1947).

Riunirsi in luogo pubblico costituisce, dunque, secondo la nostra Costituzione, un diritto “vero e proprio”, che incontra un solo, per quanto essenziale, limite: che la riunione si svolga “pacificamente” e “senza armi”. Da qui discende che il suo esercizio non debba essere autorizzato, ma solo “preavvisato” all’autorità di pubblica sicurezza, affinché quest’ultima possa predisporre le misure necessarie a che la manifestazione, statica o in movimento, si svolga in piena sicurezza, sia per chi vi partecipa, sia per chi si trova casualmente nei pressi dell’evento. Così come, certamente, devono essere tutelati i beni pubblici e privati. 

La differenza tra manifestazioni preavvisate e guerriglia

Questa lezioncina di diritto costituzionale aiuta forse a comprendere un po’ di più, almeno sul piano giuridico, gli eventi di questi giorni e a fare le opportune distinzioni.

Un conto sono le manifestazioni regolarmente preavvisate, che si svolgono senza pregiudizio dell’ordine pubblico materiale, e che per certo devono essere, non solo consentite, ma favorite, proprio perché la partecipazione politica è il termometro per misurare lo stato di salute di un ordinamento democratico. Da qui un invito a riflettere seriamente sull’opportunità – magari al solo scopo di reagire a isolati eventi di cronaca – di insistere nell’approvazione di norme che, introducendo reati e aggravanti o severe sanzioni amministrative per comportamenti assunti in occasione di riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, finiscono, indirettamente, per produrre il cosiddetto chilling effect, ossia un clima di incertezza legale che induce timore, prudenza, e finanche dissuasione, dalla partecipazione a eventi che costituiscono l’esercizio di un diritto fondamentale. 

Altro sono le scene di guerriglia urbana, i saccheggi, le proteste violente, che nulla hanno a che fare con il dissenso civile e organizzato. Questi sono comportamenti che la Costituzione espressamente non tollera e ben consente di punire.

Certo, di fronte alle immagini che abbiamo visto, e non solo in Italia, è poi compito della politica decidere se – oltre ad applicare sanzioni che già ci sono – l’ampiezza del fenomeno non richieda invece una riflessione più profonda sulle ragioni che hanno innescato reazioni così violente e, con una visione di ampio respiro, l’individuazione di rimedi diversi da quelli che il diritto può offrire.

(L’autrice è professoressa ordinaria di diritto costituzionale all’Università Statale di Milano)