Statali in ferie obbligate, stretta sugli smaltimenti per evitare gli indennizzi: ecco cosa cambia

Per anni è stato uno dei tanti sacrifici imposti agli statali per mantenere in equilibrio i conti pubblici, insieme ad altre misure come il pagamento differito del Tfs-Tfr e il tetto al salario accessorio. Il decreto Pa omnibus approvato a inizio agosto dal Consiglio dei ministri e pubblicato pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale, cancella il divieto di monetizzazione delle ferie non godute nella Pubblica amministrazione. La norma appena abrogata era stata introdotta nel 2012 dalla spending review del governo Monti e stabiliva che la mancata fruizione delle ferie non doveva dare luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

Un principio cassato in questi anni sia dalla Cassazione che dalla Corte di giustizia dell'Ue. Quest'ultima nel 2024 ha chiarito con la sentenza Copertino (a contestare il divieto era stato un ex dipendente del Comune pugliese) che il diritto europeo non prevede la possibilità di impedire a livello nazionale il pagamento, alla fine del rapporto di lavoro, dell'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.

La riforma

Insomma, cambia in modo sostanziale la gestione delle ferie nella Pa. Ora spetta al datore di lavoro pubblico garantire al personale la possibilità di fruire pienamente delle ferie. I dirigenti dovranno invitare formalmente i dipendenti a fruire dei giorni di riposo che spettano loro, indicando i periodi e gli slot disponibili nei quali possono andare in vacanza. Il lavoratore deve anche essere informato del fatto che nel caso di mancata fruizione delle ferie queste ultime andranno perse al termine del periodo di riferimento e non potranno essere "recuperate" tramite un'indennità finanziaria.

«Solo la mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro», recita il decreto Pa. In altre parole, sarà l'amministrazione a dover dimostrare di avere messo il lavoratore nelle condizioni di poter andare ferie. Finora, invece, l'onere della prova in caso di contenzioso gravava sul dipendente.

L'Italia si allinea così alla giurisprudenza europea, secondo cui la monetizzazione delle ferie rappresenta un diritto derivato dalla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Nell'estate del 2024 anche Bruxelles aveva chiesto formalmente chiarimenti al governo in merito al divieto di monetizzazione delle ferie non fruite nel pubblico impiego, contestandone la compatibilità con l'articolo 7 della direttiva comunitaria 2003/88. La direttiva in questione stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite.

Attenzione però perché la modifica si applicherà solo al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Tornando alla sentenza Copertino della Corte di giustizia dell'Ue, questa chiarisce che il diritto alle ferie annuali retribuite ha due componenti inscindibili, ossia il riposo effettivo e il diritto a un'indennità finanziaria al termine del rapporto in caso di mancata fruizione. Non solo. Anche se il lavoratore si dimette volontariamente non si può escludere in via generale il pagamento delle ferie non godute. Per i giudici di Lussemburgo il motivo della cessazione del rapporto in questi casi è irrilevante.

I comparti

Il decreto Pa recepisce in pieno questa impostazione, stabilendo che il lavoratore pubblico ha sempre diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto, dunque anche in caso di dimissioni, pensionamento o procedure di mobilità. Non è chiaro però l'impatto che la riforma avrà sui conti pubblici. In alcuni comparti, come Sanità e Sicurezza, dove la fruizione dei periodi di riposo è spesso ostacolata da vincoli organizzativi e organici ridotti, sono stati segnalati in passato accumuli consistenti di ferie arretrate. Qui la spesa aggiuntiva derivante dai nuovi diritti all'indennità per le ferie non godute potrebbe essere rilevante.

Il nodo

Il decreto Pa non ha fatto chiarezza invece sulle voci retributive che devono essere incluse nel calcolo della retribuzione spettante ai dipendenti pubblici durante le vacanze. Le Corti di Appello di Torino e di Roma hanno da poco ribadito che al lavoratore in ferie deve essere garantita una retribuzione che comprenda non soltanto lo stipendio tabellare, ma anche le indennità accessorie stabilmente collegate all'attività lavorativa svolta, come l'indennità di turno. A fronte del mancato chiarimento saranno le singole amministrazioni a decidere quali indennità non andranno versate al dipendente durante le vacanze perché non strettamente collegate all'effettivo svolgimento delle mansioni.

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